Sembrano non placarsi le interpretazioni dell’art. 40 del Dlgs 151/2001 in riferimento al congedo di maternità e di paternità.
Infatti, l’istituto previdenziale ha emesso una nuova circolare che chiarisce alcuni aspetti sul congedo di paternità in caso di madre casalinga.
In un nostro precedente post avevamo messo in evidenza i contenuti più importanti della circolare INPS n. 112 del 15.10.09 che intendeva recepire la sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, sezione VI) in merito all’applicazione dell’art. 40 del decreto legislativo n. 151/2001.
Nel contempo, le Dir. Gen. Della Tutela delle Condizioni di Lavoro e per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con la circolare C/2009 del 16.11.2009 (prot. 15/V/0019605/14.01.05.02) ha ritenuto che la richiesta dell’Inps, in base alla circolare 112, di produrre documenti attestanti l’effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio non appare supportata da alcuna disposizione normativa.
In questo modo si è interpretato l’indirizzo del Consiglio di Stato nel senso di maggior favore del ruolo del padre, riconoscendo il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri sempre nel caso di madre casalinga, senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino.
Infatti, la circolare C/2009 afferma che in nessuno caso può essere avallata la richiesta Inps poiché una simile interpretazione potrebbe generare questioni di costituzionalità per disparità di trattamento.
A questo punto, l’Inps, nell’intento di sanare questo problema, attraverso la circolare n. 118 ha precisato che, in caso di madre casalinga, il padre ha diritto di utilizzare i permessi che la legge prevede ma nei limiti di due ore o di un’ora al giorno in relazione all’orario giornaliero di lavoro entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001).
Secondo la circolare n. 118 l’applicabilità è senza eccezioni e, per questa ragione, non esiste più l’obbligo di provare la situazione di impossibilità della madre.
Ad ogni modo per quanto non previsto dalla circolare n. 118 del 2009 resta fermo il disposto della 112/2009.
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