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800 volontari nell’aeronautica militare

Buongiorno,

oggi comincio con il proporvi un altro bando del Ministero della Difesa. Questa volta si tratta di 800 volontari, in ferma prefissata, nell’aeronautica militare.

Vi anticipo alcuni dei requisiti indispensabili:

– età compresa fra i 18 ed i 25 anni

– altezza minima di 1.65 per gli uomini ed altezza minima di 1.61 per le donna

Potete presentare le vostre domande fino al 12 gennaio 2009 oppure dal 2 maggio al 20 luglio 2009.

In bocca al lupo!

DECRETO N. 72
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

_________________________________
BANDO D’ARRUOLAMENTO PER L’ANNO
2009 DI 800 VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO NELL’AERONAUTICA MILITARE
LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 226
DECRETO MINISTERIALE 01 SETTEMBRE 2004
______________
Articolo 1
Posti disponibili per l’arruolamento

1. Per l’anno 2009 è indetto un bando di arruolamento per complessivi 800 volontari in ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica Militare ripartito nei seguenti due blocchi di reclutamento, presso Reparti ubicati nelle aree geografiche elencate nell’allegato 1, che fa parte integrante del presente bando:
1° BLOCCO, con prevista incorporazione nel mese di maggio 2009, posti n. 400.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 13 ottobre 2008 al 12 gennaio 2009, per i nati dal 12 gennaio 1984 al 12 gennaio 1991, estremi compresi;
2° BLOCCO, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2009, posti n. 400.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 2 maggio 2009 al 20 luglio 2009, per i nati dal 20 luglio 1984 al 20 luglio 1991, estremi compresi;

2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun blocco, ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 6 ottobre 2006, n. 275, è riservato a favore dei diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istituti e le opere di cui al Regio Decreto 29 marzo 1943, n. 388, al Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4487 e al Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989,, nonché dei figli dei militari deceduti in servizio ovvero a seguito di eventi verificatisi nell’espletamento del servizio e/o riconosciuti come dipendenti da causa di servizio. In caso di mancata copertura anche parziale dei posti della suddetta riserva, gli stessi confluiranno nel totale dei posti di ciascun blocco.

3. Le domande, indicanti la preferenza all’arruolamento per il 1° blocco, inviate a mezzo posta, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 3, entro i termini previsti e pervenute dieci giorni oltre il termine stabilito per lo stesso blocco, saranno ritenute valide per l’arruolamento al 2° blocco.

4. E’ ammessa la presentazione di domande di arruolamento per i due blocchi di cui al precedente punto 1, purché nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ogni blocco.

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5. Le disposizioni del presente bando, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i sessi.

6. In ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione della legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2009, nonché della relativa legge finanziaria 2009 o di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica, resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la facoltà di:
– revocare il presente bando di arruolamento;
– modificare il numero dei posti disponibili all’arruolamento per ogni singolo blocco;
– annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività di arruolamento per ogni singolo blocco;
– annullare, sospendere o rinviare gli incorporamenti per ogni singolo blocco.
In tale caso l’Amministrazione della Difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante annuncio da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale – Concorsi.

Articolo 2
Requisiti per l’arruolamento

1. Per ciascun blocco, possono partecipare all’arruolamento, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana;

b. età compresa tra il compimento del 18° anno ed il compimento del 25° anno;

c. statura minima di metri 1,65 per i candidati di sesso maschile, di metri 1,61 per le candidate di sesso femminile;

d. godimento dei diritti civili e politici;

e. diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore). L’ammissione all’arruolamento dei candidati che abbiano conseguito un titolo d’istruzione all’estero, è subordinata alla presentazione della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditorato agli studi a loro scelta, che dovrà essere prodotta all’atto della presentazione della domanda con riportato il giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto e ottimo);

f. assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, anche ai sensi dell’articolo 444 del C.P.P., ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da precedenti arruolamenti nelle Forze Armate, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda o per inidoneità psico – fisica;

g. idoneità fisio – psico – attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno, di cui al successivo articolo 10;

h. esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

i. morali e di condotta previsti dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

j. non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, eccetto il caso di successiva rinuncia, ovvero non avere assolto agli obblighi di leva quale obiettore di coscienza (salvo quanto previsto dall’articolo 15 – comma 7 ter della legge n. 230/98, così come modificata dalla legge n. 130 del 02.08.07);

k. non essere in servizio anche se raffermato/trattenuto, quale volontario nelle Forze Armate, alla data ultima di presentazione delle domande di partecipazione del blocco di riferimento.

2. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione all’arruolamento per ciascun blocco e mantenuti fino alla data di effettiva incorporazione, fatta eccezione per quello dell’età, pena l’esclusione dall’arruolamento stesso.

Articolo 3
Compilazione e presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione all’arruolamento, che deve pervenire entro i termini previsti per ogni blocco ed indicati al precedente articolo 1, deve essere, a pena di irricevibilità, redatta sull’apposito modello riportato in allegato 2, che fa parte integrante del presente bando, compilato in ogni sua parte osservando le istruzioni ivi riportate e firmata in originale e non in stampatello dall’interessato.

Alla domanda devono essere allegati:
– copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validità, munito di fotografia, rilasciato da Amministrazioni dello Stato. La mancata o difforme presentazione del suddetto documento secondo le modalità precedentemente indicate, comporta l’esclusione dall’arruolamento da parte della Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica ( D.I.P.M.A.);
– copia fotostatica del codice fiscale;

La domanda deve essere indirizzata alla D.I.P.M.A. – 5° Ufficio – 1ª Sezione – casella postale n. 4232 – Via Taranto n° 11 – 00182 – ROMA e:
– spedita, alla stessa D.I.P.M.A. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro i termini di scadenza di presentazione fissati per ciascuno dei due blocchi, indicati nell’ articolo 1, punto 1. A tal fine farà fede il timbro a data dell’ Ufficio postale accettante.

2. I candidati all’arruolamento possono esprimere, qualora lo desiderino, l’ordine di preferenza per l’eventuale incorporazione in un’altra Forza Armata nel caso in cui risultino eccedenti rispetto agli arruolamenti previsti per l’Aeronautica Militare.

3. Il candidato deve dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, consapevole delle conseguenze penali e civili che, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 possono derivare da dichiarazioni mendaci, quanto segue:
– il cognome, il nome ed il sesso;
– la data ed il luogo di nascita;
– il codice fiscale;
– la residenza;
– il possesso della cittadinanza italiana;
– il godimento dei diritti civili e politici;
– il possesso del diploma d’istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore) ed il giudizio conseguito al termine di detto ciclo di studi, valido ai fini della formazione della graduatoria preliminare di cui al successivo articolo 7, unitamente all’indirizzo dell’Istituto scolastico ove ha conseguito il diploma stesso;
– l’eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o precedenza di cui al successivo articolo 8 del presente bando d’arruolamento;
– l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 1, punto 2;
– l’assenza di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da precedenti arruolamenti nelle Forze Armate, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda o per inidoneità psico-fisica;
– non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, eccetto il caso di successiva rinuncia, ovvero non aver assolto agli obblighi di leva quale obiettore di coscienza (salvo quanto previsto dall’art. 15 – comma 7 ter della legge n. 230/98, così come modificata dalla legge n. 130 del 02.08.07);
– non essere in servizio, anche se raffermato/trattenuto, quale volontario nelle Forze Armate, alla data ultima di presentazione della domanda di partecipazione del blocco di riferimento;
– il possesso di eventuali giudizi di idoneità già ottenuti da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una precedente selezione fisio – psico – attitudinale, prevista dal precedente arruolamento V.F.P. 1, ovvero da altro concorso per l’accesso ad una delle carriere iniziali dall’Aeronautica Militare;
– eventuale altra domanda di partecipazione presentata per l’arruolamento in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno nella Aeronautica Militare per l’anno 2009, riferita al blocco precedente.
Inoltre, dovrà indicare:
– l’eventuale svolgimento del servizio militare in qualità di ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
– l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra Forza Armata, indicando la Forza Armata prescelta in ordine di preferenza;
– il gradimento per l’espletamento del servizio presso i Reparti ubicati nelle aree geografiche elencate nell’allegato 1; tale gradimento non è vincolante, in quanto il candidato sottoscrive, contemporaneamente, la disponibilità ad essere impiegato su tutto il territorio nazionale/estero;
– di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnata in relazione alle esigenze logistiche e operative della Forza Armata e di essere disposto ad essere impiegato su tutto il territorio nazionale /estero;
– di aver preso conoscenza del bando di arruolamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.

4. Ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’Amministrazione procederà ad effettuare i dovuti controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati.

5. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sarà segnalato ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA COMPETENTE per territorio e, qualora incorporato, decadrà dalla ferma. Il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto. Lo stesso candidato non potrà presentare domanda di arruolamento per il 2° blocco del presente bando.

6. Il candidato nella domanda di arruolamento deve anche indicare il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni, se diverso da quello di residenza, con il relativo codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico; ogni variazione dell’indirizzo che venga a verificarsi durante l’espletamento delle procedure di arruolamento deve essere segnalata, con dichiarazione specifica, direttamente, alla D.I.P.M.A. – 5° Ufficio – 1ª Sezione, casella postale n. 4232 – Via Taranto n° 11 – 00182 – ROMA.

7. L’Amministrazione della Difesa non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 4
Fasi dell’arruolamento

Per ogni blocco, l’arruolamento si svolge secondo le seguenti fasi:

a. presentazione delle domande secondo le modalità di cui al precedente articolo 3;

b. acquisizione delle domande da parte della D.I.P.M.A.;

c. verifica da parte della stessa D.I.P.M.A. dei requisiti di cui al precedente articolo 2, punto 1., fatta eccezione per le lettere c, g (per la lettera g, limitatamente ai soli accertamenti previsti dal successivo articolo 10, punto 2) nonché per la lettera h;

d. esclusione da parte della stessa D.I.P.M.A. dei candidati non in possesso dei requisiti previsti;

e. accertamento da parte della D.I.P.M.A., ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nella domanda di arruolamento (fatta eccezione per i requisiti / titoli eventualmente documentati contestualmente alla presentazione della domanda);

f. valutazione, da parte della commissione di cui all’art. 6 del presente bando, dei giudizi riportati dai candidati stessi nel diploma di istruzione secondaria di primo grado e formazione della graduatoria degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito;

g. valutazione, da parte della stessa commissione, di titoli di merito di cui al successivo art. 8, formazione della graduatoria di merito e conseguente approvazione della stessa da parte della Direzione Generale per il Personale Militare (D.G.P.M.), con Decreto Dirigenziale;

h. convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui alla precedente lettera g., per l’accertamento dei requisiti di idoneità fisio-psico-attitudinali;

i. incorporazione dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla lettera g, risultati idonei agli accertamenti di cui alla precedente lettera h;

j. decretazione dei candidati incorporati ammessi alla ferma prefissata di un anno (art. 14 p. 5);

k. eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati non in possesso di requisiti (art. 13, p. 2) a seguito delle risultanze degli accertamenti.

Articolo 5
Deleghe – esclusioni

1. La D.I.P.M.A. è delegata dalla D.G.P.M.:

a. allo svolgimento delle operazioni inerenti l’accertamento dei requisiti previsti dal precedente articolo 2, punto 1, fatta eccezione per le lettere c, g (per la lettera g limitatamente ai soli accertamenti previsti dal successivo articolo 10, punto 2) nonché per le lettere h, i ed f (limitatamente alle sentenze/decreti penali di condanna) e ad effettuare le dovute esclusioni dall’arruolamento;

b. a procedere alle esclusioni delle domande di cui al successivo articolo 13.

2. La stessa D.I.P.M.A., è delegata, altresì, ad escludere i candidati che, già esclusi nel 1° blocco del presente bando di arruolamento dalla D.G.P.M., ripresentino domanda per il 2° blocco dello stesso bando.

3. Ogni determinazione adottata, anche inerente a rinvii a blocchi successivi, sarà notificata al candidato dalla D.I.P.M.A.
4. Il candidato nei confronti del quale sia stato adottato il provvedimento di esclusione dall’arruolamento, può avanzare ricorso giurisdizionale al TAR Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

Articolo 6
Commissione valutatrice

Per ogni blocco la D.I.P.M.A. consegna le domande dei candidati all’arruolamento in possesso dei requisiti accertati, corredate della documentazione, alla D.G.P.M., I° Reparto – 3ª Divisione V.F.P. 1 – la quale, effettuati gli accertamenti di competenza, provvederà al successivo inoltro alla commissione valutatrice. La predetta commissione, nominata dalla stessa D.G.P.M., è così composta:

a. un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, designato dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica (S.M.A.), con funzioni di Presidente;

b. due o più membri, dei quali:
– un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, designato dallo S.M.A.;
– uno o più Ufficiali di grado non inferiore a Capitano o grado corrispondente, ovvero impiegati civili appartenenti alla “terza area” funzionale, designati dalla D.G.P.M.

c. un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo di terza classe ovvero impiegato civile appartenente alla “seconda” area funzionale designato dallo S.M.A., con funzioni di segretario senza diritto di voto.

Articolo 7
Selezione dei candidati da ammettere alla valutazione di titoli di merito

1. Ai sensi dell’articolo 7 del D.M. 01 settembre 2004, per ogni blocco la commissione di cui al precedente articolo 6 compila una graduatoria dei candidati all’arruolamento sulla base del giudizio conseguito dagli stessi nel diploma d’istruzione secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi:
– ottimo ………………………, punti 4,0;
– distinto………………………, punti 3,0;
– buono ………………………, punti 2,0;
– sufficiente …………………., punti 1,0.

2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di cui al successivo articolo 8, sono tratti dalla predetta graduatoria entro i sottonotati numeri massimi di collocazione utile:
1° BLOCCO : n. 1.600;
2° BLOCCO : n. 1.600.

3. A parità di punteggio, la precedenza è data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

4. In caso di ulteriore parità, è preferito il candidato più giovane d’età, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, delle legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

5. La citata commissione, in occasione della redazione della graduatoria di cui sopra , deve attenersi a quanto previsto dal precedente art. 1 p. 2 in materia di riserva dei posti.

Articolo 8
Valutazione dei titoli di merito: graduatoria di merito

1. Per ogni blocco la commissione valutatrice redige la graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella graduatoria, compresi nei numeri massimi di collocazione utile (articolo 7, punto 2), provvedendo a sommare il punteggio riportato nella graduatoria preliminare con il punteggio dei seguenti titoli di merito:

a. titoli previsti dall’articolo 8, comma 2, lettera c del D.M. 01.09.2004:
– porto d’armi …………………………………………..………………. punti 1,0;
– patente di guida civile ……..….. ……………………………..……… punti 1,0;

b. titoli previsti dall’ articolo 8, comma 1 del D.M. 01.09.2004:
– ogni classe di scuola media superiore superata ……….……….……. punti 1,0;
– brevetto di pilota di aeroplano …………………….………………… punti 2,0;
– brevetto di subacqueo militare o civile, rilasciato da strutture riconosciute dalla federazione CMAS
con punteggio da attribuire a seconda del livello riconosciuto dalla predetta associazione internazionale, per un massimo di …… punti 1,5;
– brevetto di paracadutista militare
o civile riconosciuto dall’A.N.P.I. ………………………………..…… punti 1,5;
– corso di cultura aeronautica e /o meteorologia aeronautica………. punti 1,0;
– aver svolto per almeno 10 mesi, a qualunque titolo,
servizio militare senza demerito nell’Aeronautica Militare ………… punti 1,0;
– aver conseguito la certificazione della Patente Europea del Computer (ECDL Core Full) rilasciata da un Ente riconosciuto dall’Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico (AICA) al superamento dei 7 esami previsti dal relativo programma……………………………………………………………… punti 1,0

2. A parità di punteggio la precedenza è data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

3. In caso di ulteriore parità, è preferito il candidato più giovane d’età, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, delle legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

4. La citata commissione, in occasione della redazione delle graduatorie di cui sopra, deve attenersi a quanto previsto dal precedente articolo 1, punto 2 in materia di riserva dei posti messi a concorso.

5. I candidati, in possesso dei titoli di merito di cui al precedente punto 1, devono compilare, sotto forma di autocertificazione, tutte le voci, riferite ai titoli posseduti, indicate nel modello della domanda di cui all’allegato 2 al presente bando (articolo 3 punto 4).

I titoli non autocertificati, non saranno valutati dalla commissione di cui al precedente articolo 6.

Articolo 9
Approvazione delle graduatorie

1. Per ogni blocco la commissione valutatrice invia la graduatoria di merito alla D.G.P.M. che, effettuati gli accertamenti di competenza, provvede all’approvazione della stessa con decreto dirigenziale.

2. Le graduatorie sono valide 12 mesi esclusivamente per i blocchi del presente bando, fermo restando la previsione degli articoli 11 e 12.

Articolo 10
Accertamenti fisio – psico – attitudinali

1. La Scuola Volontari Truppa dell’Aeronautica Militare di Taranto (S.V.T.A.M.) è delegata dalla D.G.P.M. a procedere alla convocazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la data e l’ora di presentazione, presso la stessa S.V.T.A.M. degli aspiranti da sottoporre all’accertamento dei requisiti fisio – psico – attitudinali, di cui al successivo punto 2, attingendo dalla graduatoria di merito di cui al precedente articolo 9, punto 1 nelle seguenti entità:
1° BLOCCO : n. 1.600;
2° BLOCCO : n. 1.600.

2. Gli accertamenti fisio – psico – attitudinali, consistono nella verifica di:

a. idoneità fisio – psichica per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica Militare;
b. idoneità attitudinale per l’impiego nelle categorie/specialità previste dall’ordinamento di Forza Armata;
c. esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

3. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneità /rinuncia degli arruolandi di cui al precedente punto 1 convocati per gli accertamenti fisio – psico – attitudinali, la S.V.T.A.M. è autorizzata a convocare per l’accertamento dell’idoneità di cui al precedente punto 2, ulteriori candidati tratti dalla graduatoria di cui al precedente articolo 9, fino al raggiungimento dei posti di cui al citato punto 1. Di tale procedura la S.V.T.A.M. deve darne tempestiva comunicazione alla D.G.P.M.

4. L’accertamento dei requisiti fisio – psichici è effettuato da apposita commissione, nominata dalla D.G.P.M., su segnalazione dello S.M.A., insediata presso la S.V.T.A.M. e composta da:
a. Presidente: un Ufficiale del Corpo Sanitario della A.M. di grado non inferiore a Tenente Colonnello;
b. due membri: Ufficiali Superiori del Corpo Sanitario;
c. segretario: un Ufficiale inferiore del Corpo Sanitario.

5. Al termine degli accertamenti sanitari potranno accedere alle successive verifiche attitudinali i candidati riconosciuti esenti:

1) dalle imperfezioni-infermità di cui all’elenco allegato al decreto del Ministro della Difesa n. 114 del 4 aprile 2000 e successive modificazioni;

2) da altre patologie che, seppur non contemplate dall’elenco di cui al suddetto D.M. 114/2000 siano ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale volontario in ferma prefissata annuale;

3) da patologie per le quali sia prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo quanto indicato dalla vigente Direttiva sul profilo sanitario della Direzione Generale della Sanità Militare.

6. L’accertamento dei requisiti attitudinali è effettuato da apposita commissione, nominata dalla D.G.P.M., su segnalazione dello S.M.A., insediata presso la S.V.T.A.M. e composta da:
a. Presidente: un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, qualificato perito selettore;
b. due membri: Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati perito selettore;
c. segretario: di grado non inferiore a Maresciallo, qualificato aiuto perito selettore.

7. I criteri e le modalità di svolgimento degli accertamenti di cui ai precedenti punti 4 e 5 sono indicati nell’allegato 4, che fa parte integrante del presente bando.

8. Il giudizio di non idoneità comporta l’esclusione dall’arruolamento. L’esito dei citati accertamenti è comunicato agli interessati con determinazione dei Presidenti delle commissioni di cui ai precedenti punti 4 e 5, formalmente delegati dalla D.G.P.M. alle predette incombenze.

9. Il candidato nei confronti del quale sia stato adottato il provvedimento di esclusione dall’arruolamento per mancanza dei requisiti fisio – psico – attitudinali da parte delle commissione di cui ai precedenti punti 4 e 5, può avanzare ricorso giurisdizionale, al TAR Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

Per le sole esclusioni agli accertamenti psico – fisici disposte dalla commissione di cui al precedente punto 4, è data, inoltre, facoltà all’interessato di avanzare, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, motivata e documentata istanza di riesame. L’istanza di riesame, debitamente firmata dall’interessato e corredata della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica o privata convenzionata, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, dovrà essere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione Generale per il personale militare – I Reparto – 3a Divisione Reclutamento V.F.P. 1 – Viale dell’Esercito, n. 186 – 00143 ROMA CECCHIGNOLA.

Non sono ammesse le istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità attitudinale e per l’uso di alcool e sostanze stupefacenti. Le istanze che non siano firmate, oppure siano prive o carenti della predetta certificazione sanitaria, saranno considerate irricevibili e/o non saranno prese in considerazione.

10. La D.G.P.M., in sede di riesame, valutate le motivazioni addotte e preso atto delle certificazioni prodotte, qualora sussistano le condizioni, convoca il ricorrente presso la Commissione Sanitaria d’Appello dell’A.M., al fine di sottoporre l’interessato all’accertamento dei requisiti psico – fisici. dIl giudizio riportato in quest’ultima indagine è definitivo e, nel caso di confermata inidoneità, il ricorrente è escluso dall’arruolamento. In caso di idoneità, la D.G.P.M. dispone il completamento degli accertamenti dei requisiti fisio – psico – attitudinali. I candidati, qualora riconosciuti idonei, se collocati utilmente nella graduatoria del blocco di provenienza, saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendo la decorrenza giuridica di tale blocco.

11. I candidati devono presentarsi agli accertamenti fisio – psico – attitudinali muniti di un documento di identità in corso di validità munito di fotografia, rilasciato da
amministrazioni dello Stato e originale o copia autenticata del certificato medico attestante “l’idoneità all’attività sportiva agonistica”, in corso di validità, rilasciato dai medici della Federazione Sportiva Italiana o dalle strutture normativamente previste. L’inidoneità ovvero la mancata presentazione del citato certificato medico, comporta l’esclusione del candidato dal concorso, a cura della Commissione. I candidati stessi possono fruire, durante le operazioni di selezione, di vitto e alloggio, qualora disponibile, a carico dell’Amministrazione, salvo diverse disposizioni. Coloro che non si presentino nei tempi stabiliti dalla lettera di convocazione, ovvero che non si presentino al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari.

Articolo 11
Procedure per il recupero dei posti non coperti

1. In caso di mancata copertura dei posti di cui all’articolo 1, punto 1., al termine delle operazioni di incorporazione riferite ad ogni blocco, ad esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente articolo 9, su richiesta dello S.M.A., la D.G.P.M. autorizza l’incorporamento dei candidati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria del blocco precedente, ancora in corso di validità ai sensi dello stesso articolo 9, punto 2.

2. Ultimata la predetta procedura, qualora risultino ancora posti non coperti, su richiesta dello S.M.A., la D.G.P.M., potrà incrementare le incorporazioni del blocco successivo non oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall’articolo 1, punto 1.

Articolo 12
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni di ciascun blocco

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, a copertura dei posti di cui al precedente articolo 1, punto 1., eventualmente rimasti vacanti, su richiesta dello S.M.A., la D.G.P.M. potrà attingere, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie dei volontari in ferma prefissata di un anno nell’Esercito Italiano e nella Marina Militare, i candidati idonei ma non utilmente collocati, che abbiano manifestato l’opzione di arruolamento per altre Forze Armate. Tali graduatorie, in corso di validità, sono riferite a blocchi precedenti.

Articolo 13
Motivi di esclusione

1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, altresì, l’esclusione dall’arruolamento le domande:
a. presentate da candidati che non sono in possesso dei requisiti richiesti;
b. non redatte sul modello riportato in allegato 2 al presente bando;
c. prive della copia fotostatica fronte-retro, leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da Amministrazioni dello Stato e munito di fotografia (articolo 3 punto 1.);
d. non spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
e. non firmate dal candidato in originale oppure firmate in stampatello;
f. redatte e firmate a matita o con penne ad inchiostro simpatico;
g. che presentino correzioni e/o abrasioni.

2. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risultassero in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno, con provvedimento motivato emanato dalla D.G.P.M. esclusi dall’arruolamento, anche se incorporati. Il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto.

3. Qualora l’esclusione derivi da dichiarazioni non veritiere, l’interessato sarà segnalato, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla PROCURA DELLA REPUBBLICA COMPETENTE per territorio ed, escluso dall’arruolamento, non potrà presentare domanda per il secondo blocco del presente bando.

4. I candidati esclusi da precedenti bandi di arruolamento V.F.P. 1, qualora in possesso dei requisiti, possono ripresentare la domanda per il presente bando.

Articolo 14
Ammissione alla ferma prefissata di un anno

1. Per ogni blocco la S.V.T.A.M. è autorizzata dalla D.G.P.M. a procedere direttamente all’incorporamento dei candidati da ammettere alla ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica Militare, tratti dalla graduatoria di cui al precedente articolo 9, risultati idonei agli accertamenti fisio – psico – attitudinali, di cui al precedente articolo 10, fino alla copertura dei posti previsti per il medesimo blocco, secondo le modalità stabilite dalla Forza Armata.

2. Per ogni blocco l’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà per gli effetti giuridici dalla data di previsto incorporamento del blocco presso la S.V.T.A.M. ed amministrativi dalla data di effettiva presentazione presso la Scuola stessa. I candidati tratti dalla graduatoria di cui all’articolo 9 che non si presenteranno presso la suddetta S.V.T.A.M. nel termine fissato nella comunicazione di convocazione, saranno considerati rinunciatari ed i relativi posti potranno essere ripianati, entro i posti previsti per ciascun blocco, su richiesta dello S.M.A., traendo i candidati dalla medesima graduatoria, con la procedura prevista dall’articolo 11, ovvero dalle graduatorie di cui al precedente articolo 12.

3. I candidati classificatisi utilmente per l’incorporazione devono presentare al momento dell’incorporazione, pena la decadenza dall’arruolamento quale volontario in ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica Militare, l’autocertificazione (allegato 3) che attesti il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione all’arruolamento stesso, da conservare nella documentazione personale dell’interessato a cura del Reparto di appartenenza.

4. Entro 16 giorni dall’avvenuta incorporazione, la S.V.T.A.M. dovrà inviare copia del verbale d’incorporamento alla D.G.P.M., I Reparto – 3^ Divisione Reclutamento V.F.P. 1 – Viale dell’Esercito, n. 186 – 00143 ROMA CECCHIGNOLA, per gli adempimenti di competenza.

5. La D.G.P.M. determina, con decreto dirigenziale, l’ammissione alla ferma volontaria di un anno nell’Aeronautica Militare degli incorporati, con riserva dell’accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione all’arruolamento di cui al precedente articolo 2.

6. Ai sensi della legge 2 maggio 1969, n. 304, i candidati incorporati, che provengono dalla posizione del congedo, incorrono nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di incorporamento.

Articolo 15
Stato giuridico

Ai volontari in ferma prefissata di un anno, si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni recanti disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 22 della Legge 23 agosto 2004, n. 226.

Articolo 16
Dimissioni e proscioglimento dalla ferma

Le dimissioni e il proscioglimento dei volontari in ferma prefissata di un anno sono regolate dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni.

Articolo 17
Rafferma

Ai sensi dell’articolo 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226 e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della Difesa datato 8 luglio 2005, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari di truppa dell’Aeronautica, i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

Articolo 18
Prolungamento della ferma

Il periodo di servizio dei volontari in ferma prefissata di un anno che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati al successivo articolo 19, punto 3, può essere prolungato, su proposta dell’Amministrazione della Difesa e previa accettazione dell’interessato, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale secondo quanto stabilito dall’articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226.

Articolo 19
Possibilità e sviluppo di carriera

1. I volontari in ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica Militare possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di Aviere Scelto non prima del compimento del terzo mese dall’incorporazione.

2. I volontari giudicati non idonei per il conseguimento del grado di Aviere Scelto, sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall’incorporazione.

3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226, i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio, prosciolti a domanda o per inidoneità psico – fisica nel periodo di rafferma, o in congedo per fine ferma, possono partecipare all’arruolamento dei volontari in ferma quadriennale.

4. I requisiti e le modalità per la partecipazione agli arruolamenti di cui al precedente punto, sono stabiliti nei relativi bandi di arruolamento.

Articolo 20
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa

1. Ai sensi dell’articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, i posti messi annualmente a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo Militare della Croce Rossa, è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale di cui, rispettivamente, agli articoli 14, 17 e 18 del presente bando di arruolamento.
2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati di cui al precedente punto 1, saranno determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della Difesa.
Articolo 21
Disposizioni amministrative
Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per le sedi ove avranno luogo gli accertamenti dei requisiti fisio – psico – attitudinali e sanitari, sono a carico dei candidati.

Articolo 22
Benefici

1. Al termine della ferma contratta, nel caso di collocamento in congedo, compete la costituzione, a cura e spese dell’Amministrazione, della posizione assicurativa presso l’I.N.P.S. (assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti).
2. I brevetti e le specializzazioni acquisiti durante il servizio militare in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica Militare costituiscono titolo valutabile ai sensi delle normative vigenti di settore.
3. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni acquisite affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda, nonché le specializzazioni acquisite sono considerati utili secondo le disposizioni di ciascuna delle Amministrazioni interessate ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa.

Articolo 23
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto del Ministro della Difesa 13 aprile 2006, n. 203, i dati personali saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale arruolamento, per le finalità inerenti l’arruolamento medesimo.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione all’arruolamento e per la valutazione dei titoli di merito. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazione pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dell’arruolamento o alla posizione giuridico -economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo dell’arruolamento stesso, ai soggetti di carattere previdenziale.

3. L’interessato gode del diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché del diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’ufficiale o funzionario che sarà nominato responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento è il Direttore Generale della D.G.P.M. che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003:
a. il responsabile della D.I.P.M.A. – 5° Ufficio ;
b. il Presidente della commissione valutatrice di cui al precedente articolo 6;
c. i Presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 10, punto 6 e 7;
d. il Direttore della 3ª Divisione Reclutamento volontari in ferma prefissata di un anno della D.G.P.M.

Articolo 24
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore.

Roma, 29 agosto 2008

F.to per il DIRETTORE GENERALE ta
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Ammiraglio di Divisione Gerald TALARICO) 14

AVVERTENZE
PER QUALUNQUE NOTIZIA RELATIVA ALLA FORMULAZIONE DELLA DOMANDA ED IN GENERALE AL PRESENTE BANDO D’ARRUOLAMENTO RIVOLGERSI AL PIU’ VICINO COMANDO DELL’AERONAUTICA MILITARE.

Informazioni potranno anche essere assunte contattando la Sezione relazioni con il pubblico della Direzione Generale per il personale militare:
• via e-mail: [email protected]
• via fax: 06517052779
ovvero, al numero telefonico 06517051012, con i seguenti orari:
– dal lunedì al giovedì dalle 09,00 alle 12,30 e dalle 14,45 alle 16,00;
– venerdì dalle 09,00 alle 12,30.
Si potrà, inoltre, consultare:
sito internet della Difesa:
www.difesa.it/Concorsi/Arruolarsi+Volontari+nelle+Forze+Armate/Reclutamento+Volontari+e+Truppa.htm , ove sarà possibile reperire il modello di domanda in formato elettronico.

www.persomil.difesa.it , ove, peraltro, si potranno consultare le graduatorie;

sito internet dell’Aeronautica Militare:
www.aeronautica.difesa.it

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