Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che, in data 17 ottobre 2012, è stata siglata con l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (E.N.P.A.P.I.) il Protocollo d’intesa al fine di coordinarne meglio il servizio.
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro con l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (E.N.P.A.P.I.) hanno così messo a punto un protocollo d’intesa finalizzato a predisporre strumenti e procedure che consentano un efficace scambio di informazioni utili alla pianificazione degli accertamenti ispettivi, ad organizzare azioni congiunte tra il personale ispettivo delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro e dell’E.N.P.A.P.I.
Non solo, l’Intesa servirà anche a realizzare programmi di formazione e aggiornamento in materia ispettiva, curati dalla Direzione generale per l’Attività Ispettiva, rivolti al personale dipendente dell’E.N.P.A.P.I. da impiegare nell’attività di vigilanza.
Il Ministero ricorda che l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi finalizzati alla formazione e/o all’aggiornamento del personale dovranno essere curati dalla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero stesso e si dovranno realizzare sulla base di apposite linee programmatiche concordate con l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica.
Sull’Intesa si ribadisce che la Direzione del Ministero, al fine di assicurare l’esercizio, nonché l’uniformità di comportamento dei soggetti incaricati alla vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, provvederà alla designazione dei docenti esperti nelle materie formative fornendo il materiale e individuando i percorsi didattici.
Non solo, sempre secondo il testo dell’Intesa, si ribadisce anche che rientrano tra le materie di competenza anche quella di organizzare le attività di vigilanza congiunte tra il personale ispettivo delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro e di ENPAPI.
Il Ministero premette che all’articolo 8, comma 4-ter del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 si prevede che
Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica provvede all’approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l’entità della medesima applicando, a decorrere dal 1º gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata))