È prevista per il 1°gennaio 2013 la revisione del principio contabile Ias 19 e l’introduzione del nuovo Ias 19R. Possibilità di introdurre, prima dell’entrata in vigore della revisione, eventuali programmi per garantire ai dipendenti prestazioni successive alla cessazione dal servizio.
Con il nuovo Ias 19R sarà introdotto un trattamento contabile completamente diverso per le pensioni anticipate. Infatti, con l’attuale Ias 19, quando una società introduce per la prima volta nuove prestazioni a favore dei propri dipendenti atte a garantire loro prestazioni anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, gli impegni passivi nei confronti di dipendenti che ne hanno diritto, e calcolati in base alla data in cui è stato introdotto l’obbligo, rappresentano una quota fuori bilancio, che si ammortizza per un periodo pari a quello nel corso del quale si presume che i dipendenti aventi diritto rimarranno in servizio. Questo per quanto riguarda la quota relativa ai diritti non completamente acquisiti.
Il nuovo principio contabile per le pensioni anticipate, lo Ias 19R, si basa su un trattamento molto diverso. Dal 1° gennaio 2013, infatti, il passivo iniziale dovrà essere riconosciuto interamente nell’anno in cui inizia l’obbligo. In sintesi, il nuovo trattamento contabile coinciderà con quello attualmente previsto per le prestazioni che lo Ias 19 classifica tra le quelle erogate per la “cessazione dal servizio per decisione della società di interrompere l’attività lavorativa di un dipendente che non abbia raggiunto l’età per il pensionamento di vecchiaia, oppure per decisione di un dipendente di accettare un’offerta presentata dalla società che determina la risoluzione del rapporto di lavoro”.
Infatti, anche per queste prestazioni, lo Ias 19 stabilisce attualmente che l’iniziale passivo sia riconosciuto interamente nell’anno in cui viene introdotto il programma.
Il principio Ias 19R apporterà una modifica anche per le somme che al 31 dicembre 2012 risulteranno ancora fuori bilancio, che non saranno più ammortizzate a conto economico, come con il previgente Ias 19, ma saranno solo una rettifica in bilancio al patrimonio netto accantonato al 1° gennaio 2013.
L’articolo 4 della Legge Fornero (dal comma 1 al 7) stabilisce che, nei casi di eccedenza di personale, l’azienda possa stipulare con le organizzazioni sindacali uno o più accordi che, allo scopo di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, prevedano la cessazione dal servizio dei dipendenti che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia (o anticipato) nei quattro anni successivi alla data dell’interruzione del rapporto di lavoro.
Nei confronti di tali dipendenti la società s’impegna a corrispondere una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe loro sulla base delle regole in vigore, oltre alla contribuzione figurativa all’Inps fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti per il pensionamento.
Tali prestazioni, ad alcune condizioni, possono essere considerate del tipo post employment benefits e non essere incluse tra i termination benefits con il nuovo Ias 19R, un trattamento contabile completamente differente, come abbiamo potuto notare.
APPROFONDIMENTI
*Assegno sociale, aumenta il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2013
*Pensione vecchiaia, aumento requisito anagrafico dal 1° gennaio 2013