La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un interpello, protocollato come 37/2012, intitolato come “art. 9, D.Lgs. n. 124/2004- contratto a tempo determinato ex D.Lgs. n. 368/2001 – modifiche alla disciplina degli intervalli, L. n. 92/2012 e D.L. n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012)”.
A questo riguardo, la Federalberghi chiede di conoscere il parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 9 lett. h), L. n. 92/2012 nella parte in cui, modificando l’art. 5, D.Lgs. n. 368/2001 ed elevando a 60 e 90 giorni gli intervalli tra due contratti a tempo determinato, individua anche i casi in cui i medesimi intervalli possono essere ridotti rispettivamente a 20 o 30 giorni.
In particolare, la Federalberghi intende chiedere se la disposizione di cui all’art. 46 bis, comma 1, lett a) del D.L. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012) possa considerarsi immediatamente applicabile anche nelle ipotesi di discipline contrattuali adottate anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 92/2012 e del D.L. n. 83/2012.
Il Ministero, allo scopo di rispondere all’interpello, chiarisce che l’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 268/2001 stabilisce
i termini ridotti di cui al primo periodo [20 e 30 giorni] trovano applicazione per le attività di cui al comma 4 ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Non solo, il Ministero, per gli effetti del comma 4,
le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative
Per questo motivo, il Ministero ritiene possibile che gli intervalli tra due contratti a tempo determinato possano ritenersi ex lege ridotti per tutte le ipotesi indicate dall’art. 5, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 368/2001 e pertanto anche in tutte le ipotesi di attività stagionale.