È in dirittura d’arrivo la riforma del comparto auto dopo l’approvazione lo scorso 14 novembre 2012 presso l’ottava Commissione del Senato della legge. Si conclude così l’iter parlamentare iniziato dalla Camera dei Deputati da parte di Delfino, Bosi e Volontè con la richiesta della modifica dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 122 concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione.
La nuova legge consta di pochi articoli, per la precisione 4, e coinvolge, articolo 1 “Nuove disposizioni in materia di attività di autoriparazione”, il settore definendo le nuove attività di autoriparazione con i segmenti meccatronica, carrozzeria e gommista: l’attuale disposizione prevede le categorie di meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista.
L’articolo 2 pone dei vincoli precisi sul meccanismo di adeguamento del settore da parte delle regioni; infatti, si prevede un tempo massimo di 6 mesi da quando entrerà in vigore la nuova legge: le Regioni dovranno adeguare programmi e modalità di svolgimento dei corsi regionali, previa definizione dei livelli minimi a livello di Conferenza Stato/Regioni.
Al contrario, l’articolo 3 chiede alle imprese iscritte all’Albo Artigiani e abilitate sia alla attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica.
Si prevede un meccanismo diverso per le imprese che risultano iscritte all’Albo Artigiani, abilitate o alla attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto potranno proseguire l’attività per i cinque anni successivi a tale data. Successivamente, ed entro 5 anni, le persone preposte alla gestione tecnica di queste imprese, se non sono in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 articolo 7 legge n. 122 del 1992
avere esercitato l’attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese del settore nell’arco degli ultimi 5 anni, come operaio qualificato per almeno 3 anni; tale ultimo periodo è ridotto ad 1 anno se l’interessato abbia conseguito titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività e aver conseguito, in materia attinente all’attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea”)
È necessario quindi frequentare un corso professionale per ottenere l’abilitazione professionale mancante e, in caso contrario, non potranno più essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa.