L’Inps, attraverso la circolare n. 133 del 26 novembre 2012, illustra i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di trattamento previdenziale degli amministratori locali, con particolare riferimento al diverso regime previdenziale applicabile dal 1° gennaio 2008 agli amministratori locali che espletano il mandato di consigliere.
Infatti, la circolare Inps è ricca di informazioni al fine di offrire un quadro chiaro in merito alle modalità per il calcolo dei contributi dovuti e i termini di pagamento degli stessi.
La circolare, avente come oggetto “Articolo 81, Decreto Legislativo n. 267/2000 – amministratori locali in aspettativa con onere del versamento in proprio della contribuzione a partire dal 1° gennaio 2008. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.”, ricorda che sui periodi di aspettativa fruita dai consiglieri ha continuato a trovare applicazione per i lavoratori privati il regime dell’accredito figurativo di cui all’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 anche dopo l’emanazione del DLgs. n.267/2000 ovvero per i lavoratori iscritti alle Casse pensioni della Gestione ex INPDAP il regime contributivo contemplato dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, che ha previsto il versamento da parte del datore di lavoro pubblico, con rimborso da parte dell’ente locale ove il lavoratore posto in aspettativa ha esercitato il mandato.
Infatti, con il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali nel disciplinare lo status degli amministratori locali si è stabilito che, in base all’articolo 77, possono rientrare le figure di amministratori locali rientranti nel regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità e ha previsto, articolo 81 dello stesso decreto, che gli amministratori elencati all’articolo 77, se lavoratori dipendenti, possano essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per l’intera durata del mandato.
Non solo, il Testo Unico ha anche posto a carico delle Amministrazioni locali gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi previdenziali in favore di determinate figure di amministratori espressamente individuate, escludendo da tale regime i consiglieri dei comuni anche metropolitani, i consiglieri delle province ed i consiglieri delle comunità montane.
In base alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di trattamento previdenziale degli amministratori locali si è modificato le disposizioni in materia di trattamento previdenziale degli amministratori locali di cui al DLgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento al diverso regime previdenziale applicabile dal 1° gennaio 2008 agli amministratori locali che espletano il mandato di consigliere.