Della nascita delle srl semplificate abbiamo parlato tante volte, anche nel recente passato. Abbiamo anche ricordato come lo statuto delle società semplificate sia fondamentalmente rappresentato da un documento molto semplice, che tuttavia può essere integrato sulla libera determinazione dei soci. A ricordarlo è anche l’Assonime, che nella recente circolare n. 29 del 30 ottobre 2012, ricorda come il modello standard di atto costitutivo approvato dal ministero della giustizia può essere integrato con clausole ulteriori, che consentano di “usufruire degli spazi di autonomia propri della srl, a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche delle srls”.
Assonime ricorda che la costituzione delle srls è riservata ai soggetti di età inferiore ai 35 anni, e che invece le srl a capitale ridotto (srlcr), sono accessibili a tutte le persone fisiche. Proprio per quanto concerne il requisito anagrafico, Assonime ricorda come la versione originaria dell’articolo 2463-bis c.c. disciplinava l’ipotesi del superamento «in corso d’opera» dei 35 anni da parte dei soci, prevedendone l’esclusione di diritto dalla compagine sociale. Tuttavia, in sede di conversione n. 27/2012, tale previsione è stata cancellata. “Il requisito dell’età è un elemento che deve sussistere al momento della costituzione oppure al momento dell’ingresso di nuovi soci, ma non deve necessariamente permanere nel corso dell’intera vita sociale” – afferma Assonime.
In altri termini, quindi, il soggetto under-35 che costituisce una srl semplificata non sarà costretto a recedere oppure a trasformare o a sciogliere la società una volta compiuto il 35° anno di età.
Per quanto invece la modifica dello statuto, Assonime ricorda che benché sulla carta vi sia un divieto di introdurre disposizioni non previste nel modello tipizzato, “si deve ritenere preferibile la tesi che considera legittimo, per quanto non regolato dal modello, inserire clausole statutarie ulteriori”. Si fornisce in tal modo un’interpretazione piuttosto ampia del dettato letterale del dm, che afferma che per quanto non regolato dal modello si possano applicare le disposizioni ordinarie, “ove non derogate dalla volontà delle parti”.