Il Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte, con sentenza del 9 novembre 2012, ha accolto il ricorso di un padre in merito al diritto di entrambi i genitori a partecipare alla cura dei figli. La particolarità della sentenza sta nel fatto che il papà è un militare dell’arma dei Carabinieri e che la mamma è una casalinga.
Il militare aveva chiesto il diritto ai riposi giornalieri previsti dall’articolo 40 D.L.vo. n.151/2001 (c.d. permesso di allattamento) che erano stati rifiutati dal proprio Comando proprio per il fatto che la moglie è casalinga e che quindi spettava a Lei badare ai figli. L’intervento del TAR ha, invece, evidenziato come il fatto che la mamma sia casalinga non discrimini il lavoratore dal non poter partecipare alla cura dei propri figli.
Il diniego espresso dai responsabili dell’Arma è stato giustificato rilevando che
i permessi in argomento non possono essere concessi laddove la moglie del richiedente sia casalinga ovvero non sia gravata da oggettivi impedimenti gravi quali infermità, come nel caso di specie
Da parte sua il militare proponeva ricorso osservando
- la mancata equiparazione della madre casalinga alla lavoratrice dipendente, anche alla luce dei principi espressi dalla più recente giurisprudenza e recepiti dalla stessa Amministrazione in alcune recenti circolari del Ministero del Lavoro e dell’INPS;
- La mancata considerazione del peculiare contesto familiare del ricorrente, padre di otto figli in tenera età;
- La ingiustificata tardiva definizione del procedimento amministrativo, avviato a seguito dell’istanza presentata dal ricorrente in data 1 febbraio 2012 e conclusa solo il 10 maggio 2012, oltre il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 2 della legge n. 241/1990, con conseguente danno per il ricorrente, privato del diritto di fruire i permessi allorché ne aveva maggiormente bisogno
In base al prevalente indirizzo giurisprudenziale e in ossequio al principio della paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e all’educazione della prole spettano al padre lavoratore spettano al padre lavoratore i permessi della legge n. 251/01 nell’ipotesi in cui la madre non sia lavoratrice dipendente e si applica anche nel caso in cui la madre svolga l’attività di casalinga.