Ancora due mesi di tempo per adeguare la nostra sicurezza sul lavoro alle nuove normative dell’Unione Europea; infatti, la Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia, invitandola a recepire nell’ordinamento nazionale alcune norme della direttiva 89/391/Cee.
In sostanza, il nostro Paese ha solo due mesi di tempo, elezioni permettendo, per adeguarsi a quanto previsto dalla direttiva 89/391/Cee, riguardante “l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.
Sul nostro capo pende una procedura di infrazione contro l’Italia, n. 2010/4227, inviando un parere motivato con la richiesta di adeguarsi alla normativa comunitaria.
In effetti, secondo il parere della Commissione europea, il nostro Paese viola l’articolo 5 della direttiva 89/391/Cee – là dove si “esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità in materia di salute e sicurezza in caso di delega e subdelega” e l’articolo 9 sempre della stessa direttiva.
Infatti, l’articolo 5 dispone
1. Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.
2. Qualora un datore di lavoro ricorra, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, a competenze (persone o servizi) esterne all’impresa e/o allo stabilimento, egli non è per questo liberato dalle proprie responsabilità in materia.
3. Gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro.
4. La presente direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l’esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata. e l’art. 9 della stessa direttiva, poiché prevede una “proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate a un’impresa esistente
Al contrario, con l’articolo 9
Vari obblighi dei datori di lavoro
1. Il datore di lavoro deve:
a) disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
b) determinare le misure protettive da prendere e, se necessario, l’attrezzatura di protezione da utilizzare;
c) tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per il lavoratore un’incapacità di lavorare superiore a tre giorni di lavoro;
d) redigere, per l’autorità competente e conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, relazioni sugli infortuni sul lavoro di cui siano state vittime i suoi lavoratori.
2. Gli Stati membri definiscono, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell’impresa, gli obblighi che devono rispettare le diverse categorie di imprese in merito alla compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) ed al momento della compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere c) e d).
La direttiva 89/391/Cee, del 12 giugno 1989, in riferimento ai punti evidenziati nel parere, dovrà essere recepita dall’ordinamento italiano, pena il possibile deferimento della vicenda alla Corte di giustizia, le cui sentenze sono vincolanti per gli Stati membri.