L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n° 47 del 20 dicembre 2012, ha fornito chiarimenti in materia di cedolare secca.
In particolare, possiamo senza dubbio segnalare che sono state introdotte novità in materia di registrazione fuori termine del contratto segnalando anche l’opzione tardiva, la remissione in bonis e i nuovi rapporti con la normativa civilistica dei contratti di locazione.
In realtà, l’Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare per rispondere ai numerosi quesiti giunti da più parti in relazione all’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Attraverso la circolare, l’Agenzia intende così offrire ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina della cosiddetta “cedolare secca”, con particolare riferimento ai rapporti intercorrenti fra detta disciplina e l’istituto della cosiddetta “remissione in bonis” di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44.
Non solo, l’Agenzia, attraverso sempre la stessa circolare, intende anche fornire ulteriori precisazioni in merito al regime fiscale applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ai contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo non registrati o registrati con indicazione di un importo inferiore a quello effettivo, nonché alla registrazione dei contratti di comodato fittizio.
A questo proposito, ricordiamo che con il decreto legislativo n. 23 del 2011, ha introdotto nel nostro ordinamento un regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, ovvero cedolare secca.
In questo caso termini e modalità di esercizio dell’opzione sono stati stabiliti con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011.
In particolare, l’Agenzia ricorda che
i soggetti che intendono avvalersi del regime della cedolare secca devono esercitare l’opzione in sede di registrazione del contratto, mediante il modello telematico di cui al punto 8.1 (“modello Siria”) del Provvedimento citato, ove sussistano le condizioni per il suo utilizzo, ovvero mediante il modello cartaceo di cui al successivo punto 8.2 (“modello 69”) valido anche per esercitare l’opzione in occasione della proroga del contratto di locazione o per le annualità successive a quella della registrazione. Tali modelli devono essere presentati