L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare 49/T dello scorso 28 dicembre 2012, ricorda che, in base al contenuto dell’articolo 39 del decreto legislativo n. 98 del 6 luglio 2011, ha introdotto la mediazione tributaria dove per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emanati dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Con questa particolarità, l’agenzia delle entrate chiarisce che, con questo particolare istituto, si instaura una fase preliminare, finalizzata all’esame, in sede amministrativa, della potenziale controversia, che potrà essere risolta nel dialogo fra il contribuente e l’Ufficio, tenuto conto della situazione di fatto e di diritto sottesa alla singola fattispecie ed evitando gli oneri e l’alea del giudizio.
Grazie a questa particolarità, il contribuente ha la facoltà di formulare anche una proposta di mediazione, ragion per cui l’istituto disciplinato dall’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 viene convenzionalmente denominato “mediazione tributaria”.
L’Agenzia delle Entrate, ricorda anche che, grazie alla precedenti circolari n. 9/E del 19 marzo 2012 e n. 33/E del 3 agosto 2012, sono stati forniti una serie di chiarimenti di carattere generale e di indicazioni operative in ordine al nuovo istituto deflativo in esame.
Al contrario, con questa circolare l’Agenzia intende offrire nuove precisazioni.
Nello specifico, in base alla circolare si evince che rientrano nell’ambito di applicabilità dell’istituto tutti gli atti elencati nell’articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, purché emanati dall’Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro.
Infatti, possono rientrare gli atti degli Uffici Provinciali – Territorio, sono oggetto di mediazione, in particolare, le controversie relative all’avviso di accertamento del tributo, avviso di liquidazione del tributo, provvedimento che irroga le sanzioni, ruolo, rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti comprensivo del diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari.