L’INPS, attraverso la circolare n. 149 del 28 dicembre 2012 intitolata come “rivalutazione delle pensioni per l’anno 2013”, informa che, per gli effetti della modalità di applicazione della perequazione delle pensioni per l’anno 2013, sono state aggiornate i nuovi limiti delle prestazioni e pensioni erogate dall’INPS.
Infatti, per gli anni 2012 e 2013, la legge 214/2011 consente la rivalutazione automatica esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento.
Pertanto, dal prossimo 1° gennaio 2013, alle pensioni di importo fino a tale limite, pari a 1.443 euro, viene applicato l’aumento di perequazione automatica stabilito in via previsionale nella misura del 3%. Per le pensioni di importo compreso tra 1.443 e 1.486,29 € (1.443 più il 3%), viene comunque garantito l’importo di 1.486,29 euro. Non è previsto invece alcun aumento per le pensioni di importo superiore a 1.486,29 euro.
Per questa ragione, per le prestazioni di importo complessivo superiore al triplo del trattamento minimo rivalutato si è provveduto ad impostare, anche per l’anno 2013, il medesimo importo spettante a dicembre 2012.
Dello stesso avviso sono state applicate le disposizioni dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che stabiliscono che il calcolo dell’aumento di rivalutazione automatica sia effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato.
Per questa ragione, l’Inps ricorda
che, per la determinazione dell’importo complessivo su cui calcolare la perequazione, vengono prese in considerazione:
• le pensioni erogate dall’INPS di categoria diversa da VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VOST, INDCOM, CL;
• le pensioni erogate da altri Enti e memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, per le quali l’Ente erogatore ha comunicato l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata
L’Inps ha anche posto in evidenza alcune situazioni particolari che potrebbero sorgere; ovvero quelle relative alle Ricostituzioni d’ufficio, alle pensioni interessate dalla sospensione di cui all’art. 13 della legge 122/2010 per mancata comunicazione del reddito 2009, alle pensioni rinnovate con importo pari a zero e quelle relative ai familiari e contitolari secondari deceduti.