Semplificata la procedura dei certificati medici in caso di assenza del lavoratore per malattia del figlio: i certificati dovranno essere inviati online all’Inps direttamente dal medico di base che ha in cura il minore, poi inoltrati al datore di lavoro con il sistema già attivo per la trasmissione dei certificati medici di malattia dei dipendenti e infine all’indirizzo di posta elettronica del lavoratore.
Il Dl 179/2012, con gli articoli 47 e 51 del Dlgs 151/2001, ha introdotto delle modifiche nell’ambito del congedo parenterale per la malattia del bambino: in genere questo permesso spetta alla madre o, in alternativa, al padre nei primi tre anni di vita del bambino, senza limiti di tempo. Se, invece, il bambino ha un’età compresa fra quattro e otto anni, ciascun genitore può richiedere solo cinque giorni lavorativi all’anno, per un totale di 10 giorni.
Lo stato di malattia deve essere documentato con certificato del medico specialista del Ssn o convenzionato con il Ssn. E, in base alle norme di fruizione del congedo parenterale disciplinate in genere dai contratti collettivi nazionali di lavoro, i due genitori non possono fruire contemporaneamente del congedo, che tra l’altro è permesso non retribuito e non influisce sulle mensilità aggiuntive, ma viene computato nell’anzianità di servizio.
Comunque, la modifica per il congedo parenterale sarà operativa dopo l’emanazione di un Dpcm, di concerto con Pa-Lavoro-Economia-Salute dopo il parere espresso dal Garante della privacy, che entro il 30 giugno 2013 dovrà adottare le disposizioni sulle modalità di trasmissione delle certificazioni della malattia del minore e la definizione del modello di certificazione.
Invece, con la conversione in legge del Dl 179/2012, è già scattato per il lavoratore l’obbligo di comunicare al medico le sue generalità all’atto della compilazione del certificato del figlio, nel caso voglia fruire del congedo parenterale. Si precisa ancora che, con il decreto crescita (articolo 7), la modalità di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia delle assenze nel settore pubblico sono equiparate con quelle già in vigore nel settore privato.
La legge di stabilità , con il Dl 216/2012 attuativo della direttiva 2010/18/ Ue, ha apportato due modifiche anche all’articolo 32 del Dlgs 151/2001 relativo al congedo parentale: dal 1° gennaio 2013 è possibile fruire del congedo parentale anche a ore, ma i Ccnl dovranno individuare le modalità di fruizione e i criteri di calcolo della base oraria. Possiamo anticipare che l’astensione totale di entrambi i genitori non può superare i dieci mesi.
La seconda modifica pone un obbligo al lavoratore che intende fruire del congedo parenterale: nella comunicazione con cui, almeno 15 giorni prima, preavvisa il datore di lavoro sull’intenzione di fruire del periodo di congedo parentale, il lavoratore deve indicare anche l’inizio e la fine del periodo di congedo. Durante questo periodo, si potranno anche prendere opportuni accordi per la ripresa dell’attività lavorativa, in base alle disposizioni in proposito dei Ccnl.
APPROFONDIMENTI
*Congedo parentale a ore anche in Italia: novità e chiarimenti