Il Ministero del Lavoro è intervenuto con un nuovo interpello al fine di chiarire il congedo per assistenza coniuge convivente di soggetto con handicap. Infatti, a questo proposito, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 43 del 21 dicembre 2012, ha risposto ad un quesito dell’ANCI, in merito alla portata applicativa dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 concernente il congedo del coniuge convivente per l’assistenza al soggetto portatore di handicap.
Nello specifico, l’ANCI chiede maggiori chiarimenti sulla corretta interpretazione della normativa in caso di
mancanza, decesso, o (…) presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente
quali causali che legittimano la richiesta di fruizione del congedo in esame da parte di soggetti diversi dal coniuge stesso.
Da parte sua, il Ministero chiarisce che
la legge consente l’ampliamento della platea dei familiari legittimati a fruire del congedo di cui all’art. 42, comma 5, solo in presenza di una delle situazioni individuate dal medesimo decreto, comprovate da idonea documentazione medica. Ciò in quanto si ritiene che i soggetti affetti da tali patologie non siano in grado di prestare un’adeguata assistenza alla persona in condizioni di handicap grave (cfr. circ. 1/2012, par. 3; circ. 28/2012, par. 1.1. citate)
Per questa ragione, sempre per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è possibile che il diritto
a fruire dei congedi in questione possa essere goduto da un soggetto diverso dal precedente “titolare” solo in ragione delle ipotesi tassativamente indicate dal Legislatore, fra le quali rientra quella legata alla presenza di “patologie invalidanti”. In tal senso, pertanto, l’età avanzata del titolare del diritto non costituisce un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte di altri soggetti titolati
Non solo, al fine di avvalorare la posizione della Direzione, può essere interessante richiamare la legge 104/1992 dove all’articolo 33, e modificato dalla legge n. 183/2010, si assegna
il diritto a fruire dei 3 giorni di permesso mensile in primo luogo al “lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado”, per individuare solo in un secondo momento il terzo grado di parentela qualora, tra l’altro, “i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età (…)