La Corte di cassazione si è espressa, attraverso la sentenza n. 23330 del 18 dicembre 2012, sull’inidoneità di un lavoratore e sul suo conseguente licenziamento.
Infatti, la Suprema Corte ha affermato che, deve essere reintegrato il lavoratore licenziato perché affetto da un disturbo d’ansia se non si dimostra la sua totale inidoneità allo svolgimento delle mansioni: più specificatamente, il datore di lavoro ha l’obbligo di provare l’impossibilità di una ricollocazione del medico.
Infatti, la Corte di Cassazione, dando ragione a quella territoriale, ha ribadito che
non solo non risultava dalle certificazioni mediche che la sopravvenuta, parziale inidoneità fisica del ricorrente avesse carattere permanente e quindi fosse definitivamente escluso un recupero della sua piena idoneità fisica, ma l’amministrazione aveva omesso di provare … che, pur con la ridotta capacità lavorativa, il dipendente non potesse svolgere mansioni compatibili con l’organizzazione aziendale
La Suprema Corte è tornata in argomento ribadendo che
l’illegittimità del recesso comporta anche per i dirigenti pubblici gli effetti reintegratori stabiliti dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori” “a prescindere dal numero dei dipendenti
Non solo, il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici è assimilato a quello della categoria impiegatizia con funzioni dirigenziali.
La Corte ribadisce che l’articolo 18 della legge n. 300 del 1970, o meglio conosciuto come Statuto dei lavoratori, è anche applicabile ai dirigenti con la sua conseguente reintegrazione come prevede l’articolo 51 della legge n. 165 del 2001, come in precedenza espresse dalle sentenze n. 2233 del 1 febbraio 2007 o n. 9651 del 13 giugno 2012.
Per la Cassazione è necessario verificare che un dipendente possa
essere utilizzato al meglio della sua capacità specifica, per la quale è stato assunto, in altro diverso e incomprensibile ruolo lavorativo di qualsiasi tipo e natura
In caso di reintegrazione, sentenza n. 3929 del 20 febbraio 2007, ha diritto al suo contratto di lavoro stipulato assunto in precedenza oltre alle retribuzioni maturate sino all’effettiva reintegrazione o a (Cassazione Sezione Unite n. 3677 del 16 febbraio 2009)
forme di riparazione economica, quali ad esempio, il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato