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Licenziamento lavoratore edile: conciliazione obbligatoria

 Poiché il licenziamento di un lavoratore edile con contratto a tempo indeterminato può avvenire per natura economica o per superamento del periodo di comporto, il Ministero del Lavoro, con la Circolare 16 gennaio 2013, n.3, fa i primi chiarimenti operativi sulla conciliazione obbligatoria in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

In particolare, la circolare 3/2012 fa il punto sulla novità contenuta nell’articolo 1, comma 40, della legge 92/2012, che ha modificato l’articolo 7 della legge 604/1966, in base al quale, in caso di licenziamento anche per chiusura del cantiere, bisogna avviare la nuova procedura di conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro poiché è un licenziamento di natura economica; ne sono esclusi, invece, i licenziamenti avvenuti per superamento del periodo di comporto.

Il provvedimento, mirato allo scopo di un rallentare temporaneamente il contenzioso nell’ambito di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, affida il compito di tentare una conciliazione della controversia alla commissione provinciale di conciliazione istituita in base all’articolo 410 del Codice di procedura civile.

Sono interessati alla conciliazione obbligatoria i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, che hanno intenzione di procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo in base all’articolo 18 e dunque nel rispetto della tutela reale dei licenziamenti. Tuttavia, la nuova procedura della conciliazione obbligatoria si applica solo nel caso di un licenziamento individuale, poiché in caso di licenziamenti collettivi entra già in campo la procedura di mobilità prevista dalla legge 223/1991.

Se il datore intende effettuare più licenziamenti individuali nel periodo di 120 giorni (articolo 24, legge 223/1991), non può andare oltre i cinque licenziamenti. In questo caso il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare una comunicazione scritta alla Direzione Territoriale del Lavoro di riferimento territoriale al luogo in cui il lavoratore dipendente svolge la sua attività e trasmetterla al dipendente per conoscenza.

L’invio al lavoratore è legittimo solo se trasmesso all’ultimo indirizzo da lui comunicato al datore di lavoro. I tempi della conciliazione obbligatoria sono tassativi. Pertanto, la Direzione Territoriale del Lavoro che ha ricevuto la comunicazione del datore deve convocare le parti entro il termine improrogabile di sette giorni dalla ricezione dell’istanza e la comparizione davanti la commissione va fissata entro i 20 giorni successivi.

Si precisa che i termini di legge scattano dalla data in cui la direzione del lavoro riceve la comunicazione, che dev’essere inviata per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata. E inoltre, il datore di lavoro deve indicare nel dettaglio alla Commissione i motivi per i quali intende procedere al licenziamento.

APPROFONDIMENTI
*Licenziamento per superamento comporto, Cassazione su conciliazione obbligatoria
*Cassazione, occorre sempre giustificare il licenziamento
*Il licenziamento e il periodo di comporto

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