Il nostro Paese è il primo dell’Unione Europea del gruppo IMEC a ratificare la Convenzione avendo l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita e di lavoro di decine di milioni di lavoratori domestici.
Il nostro Paese si impegna così ad adottare strumenti che garantiscano maggiori tutele a favore di questa particolare categoria di lavoratori inserendo diversi strumenti di tutela.
All’articolo 10, ad esempio, i Paesi firmatari si impegnano ad assumere precise disposizioni in favore al riposo settimanale che deve essere di almeno 24 ore consecutive. I periodi durante i quali i lavoratori domestici non possono disporre liberamente del loro tempo e rimangono reperibili per eventuali bisogni della famiglia devono essere considerati come tempo di lavoro nella misura determinata dalla legislazione nazionale, dalle convenzioni collettive o da ogni altro mezzo compatibile con la prassi nazionale.
Al contrario, l’articolo 11 fissa precisi vincoli sulle modalità di pagamento. Infatti, i lavoratori domestici devono essere pagati direttamente in contanti, ad intervalli regolari e almeno una volta al mese. Salvo disposizioni della legislazione nazionale o delle convenzioni collettive sul modo di pagamento, il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario, assegno bancario o postale, ordine di pagamento o altro mezzo legale di pagamento monetario, con l’assenso dei lavoratori in questione.
Infine, l’articolo 7 fissa precise disposizioni in fatto di retribuzione e informazione. A questo proposito, ogni Paese firmatario deve adottare misure volte a assicurare che i lavoratori domestici siano informati delle loro condizioni di occupazione in maniera appropriata, verificabile e facilmente comprensibile, preferibilmente, ove possibile, per mezzo di un contratto scritto in conformità alla legislazione nazionale o alle convenzioni collettive.
Possono rientrare il tipo di lavoro da svolgere, la remunerazione, il suo modo di calcolo e la periodicità dei pagamenti con l’orario normale di lavoro. Non solo, rientra anche il congedo annuale pagato e i periodi di riposo quotidiano e settimanale, il vitto e l’alloggio se previsto e le condizioni di rimpatrio, sempre se previsto.