La legge n. 92/2012, meglio nota come Riforma del Mercato del Lavoro, con le modifiche previste dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, Legge di stabilità 2013, prevede, all’articolo 7, alcune disposizioni utili per incentivare l’esodo dei lavoratori anziani.
Per prima cosa è utili sapere che la disposizioni si applica in caso di eccedenza di personale e in presenza di accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.
La norma prevede che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Non solo, la stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell’ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.
I lavoratori coinvolti nel programma debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
Esistono alcune considerazione da fare. Per prima cosa, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi e l’accordo diviene efficace a seguito della validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro.
È anche necessario, a seguito dell’accettazione dell’accordo, che il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.