Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013 il Decreto 4 dicembre 2012 con l’individuazione dei parametri oggettivi per l’autorizzazione della Cassa Integrazione e Guadagni Straordinaria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
In particolare, con il decreto del 4 dicembre si cerca di definire uno strumento che permetta di individuare i parametri oggettivi per l’autorizzazione della CIGS alla luce delle recenti innovazioni legislative.
Infatti, si ricorda che, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifiche, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria,  per  quanto  attiene alla sussistenza della salvaguardia, anche parziale dei livelli di occupazione, si tiene conto, in aggiunta ad i parametri oggettivi di cui all’art. 2, da indicare anche in via alternativa, di ulteriori parametri oggettivi, da indicare, anche in via alternativa, nell’istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Nella fattispecie occorre anche considerare i piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze o la stipula di contratti a tempo determinato con datori di lavoro terzi.
Rientrano anche i piani di ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di riqualificazione delle competenze, di formazione o di politiche attive in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici, dai Fondi appositamente predisposti.
Non solo, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, per quanto attiene alla sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività , si deve tenere conto conto delle misure volte all’attivazione di azioni miranti alla prosecuzione dell’attività aziendale o alla ripresa dell’attività medesima, adottate o da adottarsi da parte del responsabile della procedura concorsuale e alle manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche conseguenti a proposte di cessione, anche parziale dell’azienda, ovvero a proposte di affitto a terzi dell’azienda o di rami di essa.
Nel Decreto si chiede di tenere conto anche di eventuali tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati all’individuazione di soluzioni operative tese alla continuazione o alla ripresa dell’attività , anche mediante la cessione, totale o parziale, ovvero l’affitto a terzi dell’azienda o di rami di essa.