Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito, attraverso la sua Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, alcuni chiarimenti in merito all’impiego di operatori addetti agli spettacolo teatrali utilizzati in virtù del contratto di lavoro intermittente.
Infatti, la Direzione del Ministero, con interpello n. 7 del 5 febbraio 2013, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito al possibile utilizzo del contratto di lavoro intermittente in relazione alle attività di operatori addetti agli spettacoli teatrali.
In realtà, queste mansioni sono già state indicate dell’annessa tabella n. 43 acclusa al Regio Decreto n. 2657/1923. In particolare, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro chiede di sapere se ’espressione
anche per fini didattici
debba riferirsi a tutte le categorie di lavoratori elencate al n. 43 della citata tabella ponendo, altresì, la questione in ordine alla possibilità, per una associazione senza fini di lucro, operante nel settore dello spettacolo teatrale, di far ricorso alla tipologia contrattuale in esame.
Per la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva l’allegato n. 43 accluso al Decreto deve riferirsi a quelle espletate da
artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici
L’espressione anche per fini didattici, sempre per il Ministero, costituisce un elemento chiarificatore meramente aggiuntivo, ovvero
il ricorso al contratto di lavoro intermittente, in relazione a tutte le figure indicate al n. 43 della tabella, è ammesso anche in assenza di tali fini didattici
Non solo, il Ministero
sottolinea che la natura del soggetto datoriale non incide in alcun modo sulla possibile attivazione della fattispecie contrattuale in argomento, in quanto la stessa risulta subordinata esclusivamente alla sussistenza dei requisiti di carattere oggettivo o soggettivo contemplati dagli artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003