L’INPS, in accordo alla sua circolare n. 17 dello scorso 5 febbraio 2013, informa che sono pubblicate le retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2013, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale che già avevamo posto in evidenza.
In materia di retribuzione convenzionali, così come dall’art. 2 del D.M. 7 dicembre 2012 – il quale, in sostanza, ripete il testo dei precedenti decreti ministeriali di determinazione delle retribuzioni convenzionali –per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’articolo 1.
Non solo, il nostro Ente previdenziale ricorda che la posizione del Ministero del Lavoro, a questo riguardo si veda la circolare n. 72 dello scorso 21 marzo 1990, secondo cui,
ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.
L’INPS illustra, infine, alcuni casi particolari che potrebbero manifestarsi qualora la retribuzione individuata possa subire alcune variazioni rispetto ad alcuni casi posti in evidenza a suo tempo nella circolare n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989.
Infatti, ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, quando esiste un passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese, un mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o, infine per passaggio di qualifica.
In questi casi, la retribuzione deve svolgersi, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, in base alla retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.
Non solo, un terzo caso da tenere presente è quello in cui maturino nel corso dell’anno dei compensi variabili, ovvero rientrano in questo contesto i compensi per il lavoro straordinario o premi.