Il messaggio INPS n. 2698 del 12 febbraio 2013 intitolato come “Applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia a soggetti residenti all’estero prorogata all’anno 2013”, introduce alcune variazioni in merito all’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia a soggetti residenti all’estero prorogata all’anno 2013.
Infatti, i soggetti che non risultano residenti nel nostro Paese possono usufruire delle detrazioni fiscali solo in presenza di alcune condizioni. Si ribadisce, a questo proposito, che le detrazioni per carichi di famiglia (di cui all’art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e succ. mod.) spettano anche per l’anno 2013, a condizione che
- gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di euro 2.840,51 (di cui al suddetto articolo 12, comma 3), compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;
- di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari
L’INPS ribadisce che la detrazione relativa all’anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per l’anno 2014.
Le recenti modifiche alle detrazioni ha portato il beneficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati ed a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. In presenza di un figlio portatore di handicap le detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400.
Si ribadisce che non è più obbligatorio presentare annualmente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia e la domanda deve essere rinnovata solo qualora intervenga una variazione nel carico familiare.
Si rimanda al messaggio n. 24089 del 31 ottobre 2008 al fine di conoscere le modalità con cui i residenti all’estero devono presentare le apposite domande di concessione.
Ad ogni modo, ricordiamo che le nuove detrazioni per i figli a carico si applicano anche ai lavoratori e lavoratrice italiani residenti nel nostro Paese sempre a decorrere dal 1° gennaio 2013.