Non è possibile licenziare un dipendente in presenza di assenza ingiustificata purché questa sia di breve durata e non se ne ravvisi un inadempimento di grave entità.
Infatti, la Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 3179 dello scorso 11 febbraio 2013 ha ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente accusato di essersi allontanato per un breve periodo, quantificato pari a tre ore ovvero dalle ore 8,49 alle 11,24 , senza dare una giustificazione, dal luogo di lavoro.
A questo proposito, la Suprema Corte ha rilevato che la mancanza nella condotta del dipendente
non integrava un inadempimento di gravità tale da giustificare il licenziamento, considerata l’oggettiva entità della durata della mancata prestazione lavorativa e della connessa assenza ingiustificata dal posto di lavoro, la mancanza nella lettera di contestazione dell’indicazione di concreti elementi atti a connotare la condotta del dipendente in termini fraudolenti, la posizione del lavoratore che non risultava adibito a mansioni che richiedessero un particolare grado di affidamento e fiducia essendo un impiegato di sesto livello
Non solo, la Corte di Cassazione ha anche giudicato, nel comportamento del datore di lavoro, la violazione del principio di proporzionalità tra il fatto e la sanzione.
Infatti, il codice disciplinare adottato dal datore di lavoro prevedeva il licenziamento solo in presenza di assenze non giustificate di durata superiore a cinque giorni consecutivi, mentre in presenza di un assenza inferiore ad una giornata lavorativa, il codice prevedeva la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni. Il licenziamento era solo consentito in presenza di recidiva e solo se il dipendente era già sanzionato con misure conservative per almeno due volte, così come previste dal codice disciplinare.
In realtà, sempre in base al codice disciplinare aziendale, al lavoratore che non offriva la propria prestazione di lavoro per, ad esempio, soste prolungate in pubblici esercizi, l’irreperibilità sul posto di lavoro o l’inattività, una sospensione fino a dieci giorni.