Il nostro Ente di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro comunica l’avvio di una nuova della procedura per l’invio telematico della denuncia/comunicazione di infortunio.
Infatti, l’INAIL, attraverso la sua nota intitolata come “Nuova denuncia/comunicazione di infortunio in via telematica. Adozione del nuovo modulo unificato”, ha deciso di avviare il nuovo sistema telematico in ottemperanza alle disposizioni in materia di Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (art.8 del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
Ricordiamo che il datore di lavoro ha l’obbligo di trasmettere per via telematica all’Inail la comunicazione a fini statistici ed informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico e di trasmettere per via telematica all’Inail la denuncia a fini assicurativi4 degli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.
L’INAIL, nella nota indicata, precisa che l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione avviene tramite la denuncia assicurativa per gli infortuni sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni. La norma in questione si inserisce pienamente in una logica di semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro, nonché di semplificazione dell’azione amministrativa.
Ricordiamo che, in base al DPCM del 22 luglio 2011, si stabilisce che
a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente in via telematica
Sebbene nel periodo transitorio la comunicazione non avrà ancora carattere vincolante, dal prossimo 1° luglio 2013 l’invio telematico sarà obbligatorio, oltre che per i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa presso l’Istituto già abilitati attualmente, anche per le pubbliche amministrazioni assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato8, per gli imprenditori agricoli, nonché per i privati cittadini (in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio).