Ricordiamo che la denuncia/comunicazione di infortunio è un atto che deve essere fatto utilizzando i nuovi canali telematici dell’Ente che tutela il lavoratore; infatti, a decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all’INAIL esclusivamente in via telematica.
Il datore di lavoro in presenza di un infortunio che coinvolge un lavoratore dipendente o assimilato, ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico.
Per via del D.M. dello scorso 15 luglio 2005, il datore di lavoro deve allegare copia del certificato medico qualora provveda alla denuncia/comunicazione di infortunio tramite compilazione del modulo cartaceo, in presenza di una denuncia telematica non ha l’obbligo di inviare, in modo contestuale, il certificato medico.
Qualora la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico.
La procedura cambia se siamo in presenza di un infortunio mortale o con pericolo di morte; infatti, in questo caso, ha l’obbligo di segnalare, si veda articolo 53, c. 1 e 2, d.p.r. n. 1124/1965, l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità illustrate dalla legge (DPR n. 1124/1965).
Per il settore artigianale, in presenza di infortuni è necessario provvedere all’inoltro il titolare o uno dei titolari dell’azienda artigiana, così come posto in evidenza dall’articolo 203, c. 1, d.p.r. n. 1124/1965. In particolare, nei casi di infortunio occorsi al titolare o a uno dei titolari dell’azienda artigiana, ove questi si trovino nella impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del certificato medico da parte di uno dei predetti soggetti o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.