La legge 221/2012, art. da 25 a 32, per favorire la nascita e lo sviluppo di start up innovative, prevede agevolazioni anche per gli incubatori d’impresa che ne ottengono la relativa certificazione in base a particolari requisiti e dopo una relativa procedura di richiesta.
Gli incubatori d’impresa, per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, devono avere precisi requisiti, ovvero disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative e di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative oltre che avere adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative.
Inoltre sono amministrati o diretti da persone di comprovata competenza nell’ambito dell’innovazione, dispongono di una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente ed hanno regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative. Questi requisiti devono avere un’adeguata certificazione.
Come le start up innovative, anche gli incubatori d’impresa devono iscriversi alla sezione speciale delle Camere di commercio documentando il possesso dei requisiti richiesti con apposita autocertificazione del legale rappresentante depositata presso l’ufficio del registro delle imprese. La sezione speciale consente la condivisione delle informazioni relative ad anagrafica, attività svolta, bilancio, requisiti, nel rispetto delle normative sulla privacy.
Gli incubatori d’impresa devono presentare la richiesta in formato elettronico, nella quale hanno l’obbligo di indicare data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio, sede principale ed eventuali sedi periferiche, oggetto sociale, breve descrizione dell’attività svolta, elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività, esperienze professionali del personale che amministra e dirige l’incubatore certificato, l’esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari, l’esperienza acquisita nell’attività di sostegno a start-up innovative.
Inoltre, gli incubatori d’impresa hanno l’obbligo di comunicare al registro delle imprese il mantenimento dei requisiti entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio. Basta la dichiarazione del legale rappresentante. In mancanza della comunicazione, perdono i requisiti e vengono cancellati dalla sezione speciale del Registro in 60 giorni, mentre restano iscritti alla sezione ordinaria.
Le agevolazioni fiscali per gli incubatori d’impresa sono le stesse previste per le start up innovative, ovvero:
*esenzione, per quattro anni, da imposta di bollo e diritti di segreteria per l’iscrizione nel registro delle imprese e dal diritto annuale alle camere di commercio;
*possibilità remunerative con strumenti finanziari agevolate fiscalmente a dipendenti, amministratori o collaboratori;
*azioni, quote o strumenti finanziari emessi per l’apporto di opere e servizi (anche servizi professionali) resi a favore dell’incubatore non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto. Le plusvalenze realizzate con la vendita a titolo oneroso di strumenti finanziari sono soggette ai regimi normali di tassazione.
*diritto prioritario, rispetto alla altre aziende, al credito d’imposta per il personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato previsto dal decreto Sviluppo estivo (dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012).
*accesso semplificato e agevolato all’intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI: si è in attesa di apposito decreto attuativo che ne definisca le modalità.
APPROFONDIMENTI
*Start up innovative: i nuovi requisiti per l’accesso alle agevolazioni
*Start up innovative: incentivi previsti per il 2013
*Agevolazioni costituzione e investimenti start up innovative