Il nostro Ente previdenziale, attraverso il messaggio n. 3890 dello scordo 5 marzo 2013 intitolato come “Gestione delle posizioni interessate dalla salvaguardia di cui all’articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Chiarimenti”, fornisce altri chiarimenti alle strutture territoriali dell’Istituto in relazione alla gestione delle posizioni interessate dalla salvaguardia introdotta dal decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011.
I chiarimenti riguardano, in modo particolare, i lavoratori in mobilità ordinaria e quelli cessati dal servizio per accordi individuali in base al Decreto Interministeriale 1° giugno 2012.
Il nostro Ente previdenziale ricorda che i lavoratori possono essere destinatari, per effetto della data dell’accordo e della successiva data del licenziamento, di una o più salvaguardie e, per ciascuna salvaguardia, l’INPS fornisce le date entro le quali i periodi di sospensione hanno riflesso sul periodo di fruizione della mobilità ordinaria.
Nel primo caso vi rientrano i tutelati dalla salvaguardia ex articolo 12, comma 5, della legge n. 122/2010, che si applica ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010. Successivamente, occorre considerare i lavoratori che possono essere inseriti come ex articolo 18, comma 22 quater, della legge n. 111/2011, che si applica ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011.
Infine, nel terzo caso occorre fare riferimento a coloro che risultano essere inseriti nell’ex articolo 24, commi 14 e 15 della legge n. 214/2011 che si applica ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011.
Nel messaggio INPS si dettagliano le istruzioni a cui deve attenersi l’operatore del sostegno del reddito per poter individuare, nel caso di presenza di sospensioni, la data di fine mobilità ordinaria, ovvero
- operazione preliminare è la verifica della presenza di periodi di sospensione aperti, cioè quelli per i quali è indicata la sola data inizio, che devono essere completati;
- la valutazione dei periodi di sospensione dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto nei punti A., B. e C.
- In merito si propongono i seguenti esempi.