L’INAIL ha fornito attraverso la sua nota n. 2319 dello scorso 7 marzo 2013 alcune indicazioni in materia di indennità per inabilità temporanea assoluta per i casi di lavoratori che prestano la loro attività in regime di part-time verticale ciclico.
Infatti, secondo l’INAIL, la base retributiva deve essere calcolata sulla retribuzione convenzionale oraria, moltiplicata per il numero delle ore settimanali complessive da retribuire e dividendo poi il prodotto per sei.
L’articolo 4 del decreto n. 61/2000 ha introdotto il prinncipio di non discriminazione, stabilendo al comma 1 che
…. il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile…” e che “… la retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno …
In base a questo, l’indennità di inabilità dovuta deve essere pari
la retribuzione convenzionale oraria, come individuata ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei premi, deve essere moltiplicata per il numero delle ore settimanali complessive da retribuire e dividendo poi il prodotto per sei
Non solo, la retribuzione rilevante ai fini della determinazione di tale indennità è quella percepita negli ultimi quindici giorni, di modo che il suddetto calcolo deve essere, sviluppato sulle due settimane precedenti l’evento lesivo, così come stabilisce l’articolo 117 del D.P.R. n. 1124/1965.
Tutto questo, in assenza di una disposizione normativa o regolamentare che disciplini il part time verticale ciclico in maniera difforme rispetto alle altre tipologie di part time, comporta che si estende anche per il part time verticale ciclico.
Nella nota INAIL si precisa anche che nel caso in cui il contratto di lavoro non indichi il numero di ore di lavoro supplementare che il lavoratore può effettuare, per la determinazione dell’indennità in questione si deve far riferimento alle ore di lavoro supplementare effettivamente svolte.