Il Ministero del Lavoro con la nota n. 16639 del 26 novembre 2012 e l’Inail con la circolare n. 64 del 27 novembre 2012 hanno comunicato le nuove regole introdotte dalla Riforma Fornero per la disciplina della comunicazione preventiva della chiamata, precisando anche le modalità, le tutele e i compensi del lavoro a chiamata.
Per inviare il modello UNI_Intermittente compilato, mediante il quale comunicare la chiamata o l’annullamento di massimo 10 lavoratori, è possibile utilizzare il fax numero 848800131 e la posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo delle Direzioni Territoriali del Lavoro o a quello predisposto presso il Ministero “[email protected]”.
Per comunicare la chiamata si può inviare anche un SMS al numero 339.9942256, dopo la registrazione dell’azienda al portale Cliclavoro, tenendo presente che il proprio numero di telefono dev’essere anche quello utilizzato per la comunicazione: nel testo del messaggio va inserita una lettera per la tipologia di comunicazione che s’intende effettuare, ovvero I in caso di invio della chiamata e A per l’annullamento di una chiamata comunicata in precedenza, si fa uno spazio e s’inserisce il codice fiscale del lavoratore. Si può utilizzare un SMS per una chiamata di un giorno di un solo lavoratore, pertanto l’SMS di chiamata e quello di annullamento vanno effettuati nello stesso giorno.
È possibile comunicare la chiamata anche mediante Internet, accedendo alla propria area riservata, sempre dopo la registrazione, sul portale Cliclavoro, dove si può compilare il modulo che consente di comunicare più lavoratori per più periodi anche diversi tra loro.
Il lavoro a chiamata è consentito nei casi specifici che di seguito precisiamo:
*per svolgimento di lavoro discontinuo e saltuario, in base a quanto previsto dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;
*per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;
*per soggetti che abbiano più di cinquantacinque anni di età o meno di ventiquattro anni di età, esattamente 23 anni e 364 giorni e comunque entro il venticinquesimo anno di età.
Si precisa che tutti i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della norma, che non hanno questi requisiti, sono validi fino al 18 luglio 2013 e che il lavoro a chiamata non è ammesso nei fine settimana in base all’art. 37 del D.Lgs 276/2003 e nei periodi estivi, in quelli delle vacanze natalizie e pasquali in base all’art. 1. Co. 21. L. 92/2012.
NOTA
È vietato il ricorso al lavoro a chiamata per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; nel caso che il rapporto di lavoro a chiamata sia attivato presso unità produttive nelle quali, entro i sei mesi precedenti, ci siano stati licenziamenti collettivi, sospensione dei rapporti o riduzione dell’orario con diritto all’integrazione salariale di lavoratori adibiti alle stesse mansioni previste dal contratto di lavoro a chiamata (salva diversa disposizione degli accordi sindacali); nel caso di imprese che non abbiano effettuato o rielaborato la valutazione dei rischi in base alla normativa per la sicurezza sul lavoro.
APPROFONDIMENTI
*Lavoro a chiamata modalità
*Dal Ministero del Lavoro nuove comunicazioni alla “chiamata” del lavoro intermittente
*Lavoro intermittente, obbligo comunicazione preventiva alla DTL per la chiamata