Regole nuove per il lavoro a chiamata: il datore di lavoro deve effettuare la chiamata con un preavviso non inferiore ad un giorno lavorativo e in più riprese in tutto il periodo del rapporto di lavoro se il lavoratore, per contratto, è obbligato a rispondere alla chiamata. In questo caso il lavoratore ha diritto all’indennità mensile di disponibilità per tutto il periodo della disponibilità.
Secondo il D.M. 10 marzo 2004, l’indennità mensile di disponibilità è pari al 20% della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla tipologia di lavoro. La nuova disciplina sul compenso va applicata anche alle prestazioni di lavoro a chiamata nei week-end, nelle vacanze natalizie, nelle vacanze pasquali, nelle ferie estive.
Tuttavia, nel periodo in cui è a disposizione della chiamata il lavoratore non matura nessun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati e neppure un trattamento economico, ferma restando l’eventuale indennità di disponibilità.
Il datore di lavoro è obbligato al versamento dei contributi assicurativi per il lavoratore occupato con contratto di lavoro a chiamata, secondo le modalità previste dalle norme attualmente in vigore, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi idonei all’applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (artt.1, 4 e 9 del D.P.R. n.1124/65).
Per quanto riguarda i compensi per il periodo lavorativo, il lavoratore a chiamata ha diritto al normale trattamento economico proporzionato all’effettiva prestazione di lavoro, come previsto dai contratti collettivi di settore per il lavoratore.
Per riguarda l’obbligo del datore di lavoro al versamento dei contributi assicurativi, oltre a quello di corrispondere comunque l’indennità di disponibilità, se prevista nel contratto, il Ministero del Lavoro precisa che, in costanza di rapporto di lavoro intermittente, il premio va calcolato, dal 18 luglio 2012, in base alla retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate e in base a quanto corrisposto per l’indennità di disponibilità.
PRECISAZIONI
In conclusione del tema trattato, si ricorda che il contratto di lavoro a chiamata è lavoro subordinato, con prestazioni discontinue nel tempo, anche non continuativo e intervallato, in quanto la durata del contratto non può coincidere con quella della prestazione di lavoro.
Il lavoro a chiamata si suddivide in due categorie:
*con garanzia di disponibilità ed espresso obbligo contrattuale di disponibilità con obbligo di risposta;
*senza garanzia di disponibilità e indennità di disponibilità, nel senso che il lavoratore è libero di accettare o meno la chiamata, senza obbligo di risposta.
APPROFONDIMENTI
*Lavoro a chiamata modalità
*Dal Ministero del Lavoro nuove comunicazioni alla “chiamata” del lavoro intermittente
*Lavoro intermittente, obbligo comunicazione preventiva alla DTL per la chiamata