La recente riforma del lavoro, meglio conosciuta come riforma Fornero, ha modificato radicalmente il tema del licenziamento riformando profondamente le leggi in materia concedendo maggiore flessibilità in uscita.
Il tema del licenziamento è quello che sicuramente più tocca il lavoratore visto che si vede proiettato, dall’oggi al domani, da un sistema di tutele a uno dove si riducono i benefici a loro favore premiando una maggiore precarietà.
Con l’avvento della riforma Fornero, la nostra giurisprudenza deve affrontare, in tema di licenziamento, un nuovo procedimento che si discosta dal passato. Infatti, da più parti si osserva che il nuovo rito introdotto dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, non è riconducibile ad uno dei modelli processuali fino ad oggi indicati.
Da questo ne consegue una importante conseguenza; infatti, allo scopo di colmarne la lacuna della disciplina della legge n. 92/2012 – che tra l’altro omette di regolare numerosi aspetti del procedimento, come, ad esempio, della competenza per territorio – occorre trovare soluzioni che sono messi in relazione ai tratti di disciplina che siano sovrapponibili con quelli del nuovo rito.
Non solo, c’è chi interroga, anche, sulla sua obbligatorietà, visto che all’articolo 1, comma 48,
la domanda avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento di cui al comma 47 si propone …
A questo riguardo, su Il Punto della Guida al Lavoro di Paolo Scognamiglio del Sole 24 Ore, si osserva che
da parte di alcuni si è detto che il legislatore non avrebbe indicato che la domanda va proposta a pena di inammissibilità e che del resto la giurisprudenza consolidatasi in tema di procedimenti per la repressione della condotta antisindacale si è orientata nel senso di ammettere che il sindacato possa, volendo, ricorrere all’azione ordinaria nonostante nulla nel testo dell’art. 28, St. lav. lasci trasparire una facoltatività del ricorso al procedimento sommario
Infatti, sulla guida presentata dall’autorevole quotidiano economico italiano, si pone in evidenza le due posizioni, ovvero quella proposta come tesi affermativa
L’articolo 1, comma 48, stabilisce che la domanda si propone e non prevede la mera facoltatività del rito; è riforma fondamentale la cui applicazione non può essere lasciata alla volontà delle parti
e quella come tesi negativa, dal Tribunale di Firenze verbale riunione del 17 ottobre 2012
Non è indicato che la domanda va proposta a pena di inammissibilità: il lavoratore potrebbe avere interesse a proporre domanda di impugnativa di licenziamento congiuntamente ad altre domande