Il nostro Ente previdenziale, attraverso la sua circolare n. 39 dello scorso 14 marzo 2013, ha descritto in dettaglio la normativa applicabile all’aspettativa in seguito alla nomina a cariche elettive, in particolare per la nomina ad assessore regionale.
La circolare pone in evidenza, nella prima parte, la diversa normativa applicabile risalendo fino alla legge 300/1970, meglio nota come Statuto dei lavoratori. Infatti, all’articolo 31 della legge si stabilisce che tutti i lavoratori che sono eletti membri del Parlamento o di assemblea regionale o che ricoprono altre funzioni pubbliche elettive, possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.
L’interessato ha la possibilità di richiedere l’accredito della contribuzione figurativa per i relativi periodi ai fini del riconoscimento del diritto e della misura della pensione.
La normativa ha poi subito diverse modifiche tanto che l’INPS, nella circolare in oggetto, ha deciso di fare il punto della situazione ricapitolando i diversi impatti legislativi.
L’INPS ricorda che è da ritenere superato il precedente orientamento, dovendosi preferire una interpretazione estensiva dell’articolo 31 della legge 300/1970, per di più avvalorato dall’autorevole parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Infatti, dalle recenti novità alla normativa si è deciso anche di inserire i dipendenti pubblici non solo eletti, ma anche chiamati a svolgere le funzioni di assessore regionale sulla base di una “nomina” decisa da un Organo elettivo.
L’INPS ricorda che gli
iscritti alla Gestione ex INPDAP, nominati a ricoprire la carica di assessore regionale, possono valorizzare, ai fini pensionistici i periodi di aspettativa senza assegni fruiti a tale titolo, presentando entro 90 giorni dall’emanazione della presente circolare, ora per allora, domanda cartacea di accredito figurativo a questo Istituto, Gestione ex INPDAP- Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa, Ufficio 1, Via Ballarin n.42 , 00142 Roma
L’interessato devono presentare l’apposita domanda utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale, mentre per le istanze già a suo tempo presentate e che sono state oggetto di provvedimenti di diniego non devono essere reiterate, in quanto saranno tempestivamente riesaminate d’ufficio ai fini del riconoscimento dell’accredito figurativo.