Il sistema delle quote per l’accesso al pensionamento di anzianità, previsto dalla legge 247/2007 che ha modificato le disposizioni contenute dalla legge 243/2004, è stato introdotto dal luglio 2009.
Dal 1° gennaio diremo addio al vecchio sistema e dovremo considerare il requisito di quota 95: almeno 60 anni di età anagrafica e 35 anni di contributi.
In sostanza occorrerà soddisfare il requisito relativo alla somma data dell’età anagrafica e dall’anzianità contributiva.
Di conseguenza il meccanismo delle quote prevede che si potrà andare in pensione con 35 anni solo in presenza di un’età anagrafica almeno di 60 anni.
Per tutto l’anno prossimo, a meno di modifiche introdotte in corsa dal nostro legislatore, le condizioni fissate da “quota” 95 avranno validità anche per il 2010.
Dal gennaio 2011, al contrario, così come evidenziato dalla figura in apertura, la pensione di anzianità verrà attribuita solo in presenza di “quota 96”, vale a dire 60 anni di età e 36 anni di contributi o, in alternativa, 35 anni di contributi con 61 anni di età.
Le disposizioni dell’Inps non lasciano dubbi.
Nel conteggio dei 35 anni di contributi non sono considerati i contributi figurativi per malattia e disoccupazione, a meno di particolari casi che l’istituto previdenziale contempla.
Con 40 anni di contributi, purché almeno 35 con contribuzione effettiva, un lavoratore dipendente può ottenere il permesso di lasciare l’attività lavorativa indipendentemente dall’età anagrafica.
Per raggiungere la quota, in presenza del requisito contributivo e dell’età anagrafica, si devono considerare le frazioni di anno e di anzianità contributiva con arrotondamento al terzo decimale.
Ad esempio, un lavoratore dipendente che il 31 luglio 2009 abbia raggiunto 59 anni e 6 mesi di età e 35 anni e 6 mesi di contribuzione ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità avendo raggiunto quota 95.
L’Inps precisa che ai fini della determinazione dell’età si devono computare i giorni partendo dal giorno successivo a quello di nascita e fino al giorno di verifica del diritto e dividendo poi il numero dei giorni per 365, mentre l’anzianità contributiva viene trasformata in anni dividendo il numero delle settimane per 52.
L’esempio riportato nella circolare n. 60 dell’ente previdenziale si riferisce ad un lavoratore nato il 20 maggio 1951 e con una anzianità contributiva al 30 settembre 2010, data di verifica dei requisiti, di 1854 settimane.
Per comprendere il sistema di calcolo adottato dall’Inps può essere opportuno leggere la predetta circolare.
Oltre al sistema delle quote dall’inizio dell’anno prossimo entreranno in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione.
In precedenza avevamo già affrontato i nuovi coefficienti di trasformazione.
ho compiuto 55 anni a giugno e maturo i 40 anni (2080) di contributi alla fine di ottobre2010 ,la mia finestra di uscita rimane sempre Aprile 2011 oppure slitta a luglio 2011? cordiali saluti
sono in mobilità dal 31 luglio 2007, ove avevo raggiunto 35 anni e 4 mesi di contributi. Con età anagrafica ad oggi di 56 anni e 6 mesi quando potrò andare in pensione?
saluti
quota 97 si puo’ raggiungere anche con 59 anni e38 di contributi?
Se opto per la pensione contributiva (donna statale 57 anni e 36 di contributi)
qualè la percentuale dello stipendio che verrei a prendere?
Grazie
Cordiali saluti
nata nel 1958 ho 36 anni di contributi, faccio 6-8 notti al mese come turnista,
quando potrò andare in pensione? grazie