La Finanziaria 2010, Legge 191/2009, ha reintrodotto il cosiddetto “staff leasing” (comma 143), ovvero la somministrazione a tempo indeterminato, e ha modificato la somministrazione del lavoro a tempo determinato.
Resta fermo il principio che lo “staff leasing”, sia a tempo determinato sia indeterminato, non può essere applicato per la sostituzione di lavoratori assenti per sciopero o in caso di mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro.
L’articolo 1, comma 46, della Legge 247/2007 che aveva eliminato lo “staff leasing” è ora abrogato e dal 1° gennaio 2010 è di nuovo applicabile ampliandone l’ambito applicativo.
Infatti, la legge Finanziaria 2010 lo ritiene applicabile anche nei seguenti casi:
- per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico;
- per servizi di pulizia, custodia e portineria;
- per servizi da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
- per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, economato;
- per attività di consulenza direzionale;
- per attività di marketing;
- per la gestione di call-center, per l’avvio di attività imprenditoriali aree Obiettivo 1;
- per le costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per installazioni e smontaggio di macchinari, per particolari attività produttive, con riferimento all’edilizia ed alla cantieristica navale, le quali richiedano per fasi successive, l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata;
- in tutti gli altri casi previsti dalla contrattazione nazionale, territoriale o aziendale stipulati da associazioni dei datori di lavori con le organizzazioni sindacali più rappresentative;
- in tutti i settori produttivi pubblici o privati per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.
Inoltre, non può essere applicato nelle unità produttive, salva diversa disposizione degli accordi sindacali, nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi.
La disposizione può essere derogata solo nei casi in cui il contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, o, in base alla legge 223/1991 sia concluso per l’ assunzione a termine di lavoratori in mobilità.
Per ultimo può essere ritenuto valido solo se il contratto ha una durata iniziale non superiore a tre mesi.
Il divieto, salvo diversa disposizione degli accordi sindacali , opera presso unità produttive nelle quali sia “operante una sospensione di rapporti”.
Com’è naturale dedurre, il campo dei divieti si è apprezzabilmente ristretto; infatti, con l’accordo sindacale (anche a livello aziendale) è possibile derogare al limite dei 6 mesi termine entro il quale i lavoratori espulsi dall’azienda, a seguito di una procedura collettiva di riduzione di personale, hanno diritto (diritto disponibile) alla riassunzione per essere adibiti alle stesse mansioni.
Ad oggi, l’accordo collettivo non serve se il contratto di somministrazione è stato concluso per sostituire lavoratori assenti o sia concluso per agevolare, attraverso un’esperienza a termine, lavoratori in mobilità (legge n. 223/1991), o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.
In questo caso si potrebbe ipotizzare che un datore di lavoro potrebbe utilizzare quest’ultima concessione come un mezzo per aggirare il blocco dei sei mesi in favore dei lavoratori con diritto di precedenza.