Home » Guardia di Finanza: concorso per 50 allievi

Guardia di Finanza: concorso per 50 allievi

Il Concorso selezionato oggi da Gazzetta del Lavoro riguarda la selezione di 50 allievi Ufficiali all’Accademia della Guardia di Finanza.

La scadenza è fissata al giorno 9 marzo 2009. Il bando integrale subito dopo il salto.

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di cinquanta allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno del 109° corso dell’Accademia della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2009/2010.

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO l’articolo 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1961, recante
“Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia
Guardia di finanza”, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;

VISTE le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n. 1172, e 27 febbraio
1974, n. 68, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi delle accademie
militari;

VISTA la legge 31 luglio 1954, n. 599, recante “Stato giuridico dei sottufficiali
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica”, estesa, con varianti, alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante
“Ordinamento del Corpo della guardia di finanza”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, recante
“Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica”;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del
Trentino-Alto Adige”, ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in
materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante
“Disciplina dell’imposta di bollo”, e l’articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28,
concernente “Esenzione dall’imposta di bollo per copie conformi di atti”;

VISTI gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del
diritto di famiglia;

VISTA la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante “Nuove norme sul servizio di leva”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario
nazionale”;

VISTA la legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante “Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata”;

VISTO l’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987,
n. 411, recante “Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici”, come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante “Esenzione dall’imposta di bollo per le
domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante “Nuove norme in materia di
avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di
finanza”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, concernente “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante “Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo”;

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante “Modifiche ed integrazioni alle leggi 15
marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del
personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”;

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”, nonché la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente “Istituzione del servizio civile nazionale”;

VISTA la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante “Delega al Governo per l’istituzione
del servizio militare volontario femminile”;

VISTO il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante “Disposizioni in materia di
reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare
femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”;

VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l’articolo 4, recante “Delega al
Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del
Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento
delle Forze di polizia”;

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente “Regolamento
recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”;

VISTO il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato
15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n 155;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante “Riordino del reclutamento,
dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a
norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante “Determinazione delle classi
delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della
sicurezza”;

VISTO il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, concernente l’individuazione dei titoli di
studio e gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;

VISTA la convenzione tra l’Università degli Studi di Bergamo, l’Università degli Studi di
Milano – Bicocca e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata con l’Accademia della
Guardia di finanza, datata 20 dicembre 2001;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;

VISTO il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante “Regolamento concernente
le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l’accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione”;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante “Sospensione anticipata del servizio
obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al
Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635,
datata 26 marzo 2008, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio
Centrale del Bilancio – presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni,
dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133;

RITENUTO di dover riservare 2 dei posti da mettere a concorso ai candidati in
possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752;

CONSIDERATA l’opportunità di prevedere che, alle prove concorsuali successive a
quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso,

D E T E R M I N A

Art. 1
Posti a concorso

1. È indetto per l’anno accademico 2009/2010 un pubblico concorso per esami per
l’ammissione di 50 allievi ufficiali del “ruolo normale” al primo anno del 109° corso
dell’Accademia della Guardia di finanza.
2. Due dei suddetti 50 posti sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall’articolo 2, a coloro che siano in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
b) una prova scritta di cultura generale;
c) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
d) una prova di efficienza fisica;
e) un tirocinio, della durata di 18 giorni, durante il quale sono effettuati:
1) la visita medica di controllo;
2) l’accertamento dell’idoneità attitudinale;
f) tre prove orali;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
h) una prova facoltativa di informatica;
i) una visita medica di incorporamento.
4. Il corso di Accademia ha inizio nella data stabilita dal Comando Generale della Guardia di finanza e ha durata triennale (da frequentare, per due anni, nella qualità di allievo ufficiale e, per un anno, con il grado di sottotenente).
5. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso di Applicazione, di durata
biennale (da frequentare, per un anno, nel grado di sottotenente e, per un anno, nel grado
di tenente).

Art. 2
Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso:
a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
1) alla data del 1° gennaio 2009, non abbiano superato il ventottesimo anno di età e,
quindi, siano nati in data successiva al 1° gennaio 1981 (compreso);
2) non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento ovvero vi abbiano rinunciato,
se in servizio permanente;
b) i cittadini italiani che:
1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2009, compiuto il diciassettesimo anno di età e
non superato il ventiduesimo, cioè siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio
1987 ed il 1° gennaio 1992, estremi inclusi;
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei
genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento
volontario nella Guardia di finanza;
3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una
pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di
coscienza, ovvero abbiano rinunziato a tale status, ai sensi dell’articolo. 15, comma
7-ter, della legge 8 luglio 1998, n. 230;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia
dello Stato;
7) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non abbiano ottenuto
l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, nè
siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
8 ) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai
concorsi della magistratura ordinaria. L’accertamento di tale requisito viene
effettuato d’ufficio dal Corpo della Guardia di finanza;
9) qualora già sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati in quell’occasione o
successivamente ad essa.
2. Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale 12 aprile 2001.
3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’annoscolastico 2008/2009.
4. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), punti 3), 4), 5), 6), 7), 8 ) e 9), devono essere
posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e
mantenuti fino all’incorporamento, pena l’esclusione dal concorso.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 3
Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a mano, oppure inviata a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comando Provinciale della Guardia di
finanza del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione l’aspirante risiede, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica – 4^ Serie Speciale.
2. Per i residenti in Valle d’Aosta, la domanda deve essere presentata, entro il termine e con le modalità di cui al comma 1, presso il locale Comando Regionale della Guardia di
finanza.
3. I militari alle armi e gli appartenenti al Corpo devono presentare la domanda, entro il
termine e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, al Comando competente per il luogo di
residenza.
4. I cittadini italiani residenti all’estero devono inviare la domanda di partecipazione
direttamente al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta
Furba, n. 34, 00181 ROMA/APPIO.
5. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1) e disponibile presso tutti i Reparti del Corpo nonché sul sito internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
6. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, sia minorenne deve allegare alla stessa, a pena di decadenza, l’atto di assenso,
in carta semplice, conforme all’allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo,
in caso di impedimento dell’altro, o dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori.
Nel caso in cui l’atto sia firmato da uno solo dei genitori, devono essere documentati i
motivi per cui manca l’assenso dell’altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti, anche
se minorenni, che rivestono la qualifica di militare alle armi.
7. Le domande di partecipazione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
8. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei termini indicati, non
pervengono entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
bando sono archiviate. Nelle more, i candidati sono ammessi con riserva alla procedura
concorsuale.
9. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall’articolo 4, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione dell’istanza. L’impossibilità, per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comporta l’archiviazione dell’istanza.
10. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente archiviate.
11. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, sono
notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Comandante Interregionale della Guardia di finanza dal quale dipende il
Reparto che ha disposto l’archiviazione ovvero al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, qualora l’archiviazione è stata disposta dal Centro
di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi
dell’articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell’articolo 63,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4
Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita (i militari alle armi
devono indicare anche il grado rivestito nonché il reparto cui sono in forza);
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a carico;
d) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste elettorali del comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
e) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero non aver ottenuto
l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi né
essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
f) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell’anno scolastico
2008/2009;
g) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari del Corpo devono obbligatoriamente indicare la matricola meccanografica, il grado e il reparto cui sono in
forza);
h) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di
coscienza ovvero di aver rinunziato a tale status, ai sensi dell’articolo 15, comma 7-ter,
della legge 8 luglio 1998, n. 230;
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso
una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
l) l’indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di
codice di avviamento postale e, ove possibile, di un recapito telefonico;
m) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni;
n) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui all’articolo 6, comma 2;
o) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a raggiungere qualsiasi sede di
servizio.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, può richiedere di essere
sottoposto anche alle seguenti prove facoltative:
a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, inglese, spagnolo e
tedesco;
b) prova di informatica.
3. Gli aspiranti in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 1, comma 2, devono compilare la domanda di partecipazione precisando, in allegato alla stessa, gli estremi ed il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti ed indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere le previste prove scritta e orale.
4. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere a conoscenza che la
prova preliminare si svolgerà secondo le modalità stabilite all’articolo 11.
5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera fornita.
6. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al
Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero al locale Comando
Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d’Aosta) o al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all’estero, i quali non assumono
alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Gli stessi Reparti,
inoltre, non assumono alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei
candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata agli
stessi Reparti ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione
del candidato ai fini del servizio militare.

Art. 5
Istruttoria della domanda

1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto
complete dei dati richiesti, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L’ammissione con riserva deve intendersi fino all’ammissione al corso di formazione.

Art. 6
Documentazione

1. Nei confronti dei candidati convocati per le prove di efficienza fisica di cui all’articolo 17, il
Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero il locale Comando
Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d’Aosta) o il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all’estero, provvedono a richiedere i
seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche
amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la
compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del
foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorità militare per i candidati in servizio militare o che
abbiano già partecipato alla visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli
articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano concorso alla leva di
mare.
2. I candidati convocati per le prove di efficienza fisica devono presentare o far pervenire,
direttamente ai Reparti indicati al precedente comma, entro venti giorni dalla data di
comunicazione della convocazione stessa, i certificati, rilasciati dalle competenti autorità
su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge,
comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti
dall’articolo 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui all’articolo 24 devono presentare o
far pervenire ai Reparti di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
data di ammissione al corso di formazione:
a) se di sesso maschile, il foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell’esito di
leva rilasciato dal Comune, per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva;
b) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio
matricolare, per coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare;
c) domanda diretta al Ministero della Difesa con cui il candidato, che riveste lo status di
ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata e ufficiale delle forze di
completamento, chiede di rinunciarvi per conseguire l’ammissione all’Accademia della
Guardia di finanza in qualità di allievo ufficiale.
4. I vincitori dei posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, devono, inoltre, far pervenire ai
Reparti di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di
ammissione al corso di formazione, l’attestato di cui al predetto articolo 1.
5. I vincitori del concorso devono consegnare, all’atto della presentazione in Accademia per
l’inizio del corso di formazione, il diploma in originale ovvero la copia autentica del
certificato attestante il conseguimento del titolo di studio, in conformità all’articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il titolo originale di
studio deve, comunque, essere fatto pervenire all’Accademia, entro il 31 marzo 2010. In
caso di documentato impedimento, il vincitore del concorso deve presentare, entro lo
stesso termine, un certificato sostitutivo ai sensi dell’articolo 199, comma 6, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
6. I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione ai corsi di
laurea presso le Università.
7. Il documento di cui al comma 3, lettera b), deve avere data posteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
8. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
9. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere
successivamente regolarizzati, entro 30 giorni dal momento della restituzione.
10. Il Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero il locale Comando
Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d’Aosta), esclusivamente per i
vincitori del concorso, ricevuti i suddetti documenti, li trasmette, entro 10 giorni dalla
ricezione, unitamente alla domanda di partecipazione, al Centro di Reclutamento.
11. I candidati, in servizio nella Guardia di finanza, nelle Forze armate, nelle altre Forze di
polizia e nella pubblica amministrazione, devono produrre soltanto il titolo di studio,
nonché l’attestato di cui all’articolo 1, comma 2, se vincitori per i posti riservati.

Art. 7
Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la
formazione della graduatoria unica di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di
finanza e da due professori, membri. I professori devono essere in possesso
dell’abilitazione all’insegnamento negli istituti superiori di secondo grado nelle materie
oggetto di esame;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della
Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei
alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente
sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;
d) sottocommissione per la valutazione della prova di efficienza fisica e per
l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel
Corpo, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da sei ufficiali
della Guardia di finanza, periti selettori, membri, e, ai soli fini della valutazione dei
candidati al termine del tirocinio, da quattro ufficiali della Guardia di finanza, istruttori
presso l’Accademia, membri;
e) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta da un ufficiale della
Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri;
f) sottocommissione per la visita medica di incorporamento, composta da un ufficiale
della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri.
2. La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di lingua straniera e informatica
è quella indicata al comma 1, lettera a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza,
rispettivamente:
a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale.
3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle
sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
4. Per l’eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei candidati che le sosterranno in
lingua tedesca, la competente sottocommissione è integrata dall’ufficiale del Corpo
qualificato conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a).
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell’ausilio di
esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma
1, lettera d), può avvalersi, altresì, ai fini dell’accertamento dell’idoneità attitudinale e della
valutazione al termine del tirocinio, dell’ausilio di:
a) psicologi;
b) ufficiali del Corpo cui demandare, in qualità di “tutor”, l’inquadramento degli aspiranti,
durante il periodo del tirocinio.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della
commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di
sorveglianza all’uopo individuato dal Centro di Reclutamento ovvero, nel corso del
tirocinio, dall’Accademia.

Art. 8
Adempimenti delle sottocommissioni

1. Le sottocommissioni previste all’articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d), compilano, per
ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.

Art. 9
Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della
Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l’esclusione dal concorso dei
candidati non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza,
ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai
sensi dell’articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi
dell’articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell’articolo 63,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 10
Documento di identificazione

1. Ad ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la carta di identità oppure un
documento di riconoscimento rilasciato da un’amministrazione dello Stato, purché munito
di fotografia recente.

Art. 11
Data e modalità di svolgimento della prova preliminare

1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione dal concorso,
sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preliminare, consistente in test logicomatematici
e in domande dirette ad accertare le abilità linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche della lingua italiana, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di
finanza, via Fiamme Gialle, n. 3, de L’Aquila (loc. Coppito), secondo il seguente
calendario:
a) 30 marzo 2009, ore 09:00 per i concorrenti il cui cognome inizi con le
lettere da “A” a “BO”;
b) 30 marzo 2009, ore 15:00 per i concorrenti il cui cognome inizi con le
lettere da “BR” a “CK”;
c) 31 marzo 2009, ore 09:00 per i concorrenti il cui cognome inizi con le
lettere da “CL” a “DE”;
d) 31 marzo 2009, ore 15:00 per i concorrenti il cui cognome inizi con le
lettere da “DI” a “FO”;
e) 1 aprile 2009, ore 09:00 per i concorrenti il cui cognome inizi con le
lettere da “FR” a “K”;
f) 1 aprile 2009, ore 15:00 per i concorrenti il cui cognome inizi con le
lettere da “L” a “MA”;
g) 2 aprile 2009, ore 09:00 per i concorrenti il cui cognome inizi con le
lettere da “ME” a “OZ”;
h) 2 aprile 2009, ore 15:00 per i concorrenti il cui cognome inizi con le
lettere da “PA” a “PU”;
i) 3 aprile 2009, ore 09:00 per i concorrenti il cui cognome inizi con le
lettere da “Q” a “SK”;
l) 3 aprile 2009, ore 15:00 per i concorrenti il cui cognome inizi con le
lettere da “SL” a “Z”.
2. I candidati, i cui cognomi non rientrino in nessuna delle tornate di convocazione di cui al
comma 1, devono presentarsi per sostenere la prova preliminare il giorno 3 aprile 2009,
ore 15:00.
3. Il calendario di cui al comma 1 ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati.
4. I candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, che abbiano fatto richiesta, nella
domanda di partecipazione al concorso, di sostenere le previste prove scritta e orale in
lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l’assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della
prova preliminare.
5. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna biro ad inchiostro nero.
6. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e
contrari o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono
essere obbligatoriamente spenti.
7. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai candidati sarà pubblicata sul
sito internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
8. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova preliminare da parte dei
candidati, sarà:
a) disponibile, sul sito internet www.gdf.it, una mappa dell’itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla stazione ferroviaria e dal
terminal “Colle Maggio” de L’Aquila alla sede di esame e ritorno.
9. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova
preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
10. Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento
della prova a norma dell’articolo 23, non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti.
11. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera a).
12. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui al comma 11, fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati.
13. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta, di cui
all’articolo 12, i candidati classificatisi nei primi 1000 posti della graduatoria. Sono, inoltre,
ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente
classificatosi all’ultimo posto utile.
14. Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per la prova scritta, entro il 18 aprile 2009,
debbono considerarsi esclusi dal concorso.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica del
provvedimento di esclusione, se prevista, o dalla data in cui la stessa esclusione si
intende definita, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla predetta data, ai sensi
dell’articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199.

Art. 12
Modalità e data di svolgimento della prova scritta

1. La prova scritta, della durata di sei ore, consistente nello svolgimento di un tema di cultura
generale, unico per tutti i candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado, ha luogo presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della
Guardia di finanza, via Fiamme Gialle, n. 3, de L’Aquila (loc. Coppito), il giorno 21 aprile
2009, alle ore 09:00.

Art. 13
Prescrizioni da osservare per la prova scritta

1. Alla sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), e ai candidati è fatto
obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni

Art. 14
Revisione della prova scritta

1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalla sottocommissione indicata dall’articolo
7, comma 1, lettera a).
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni tema un punto di merito da zero a
trenta.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto.
5. I candidati che riportano l’idoneità nella prova scritta ricevono comunicazione del voto
conseguito e, nel contempo, sono convocati per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica di
cui all’articolo 15.
6. Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per l’effettuazione dell’accertamento
dell’idoneità psico-fisica, entro il 22 giugno 2009, debbono considerarsi non idonei ed
esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui
all’ultimo comma dell’articolo 11.

Art. 15
Accertamento dell’idoneità psico-fisica

1. L’idoneità psico-fisica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata
all’articolo 7, comma 1, lettera b), mediante visita medica preliminare, comprensiva degli
esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, in Roma.
2. L’accertamento dell’idoneità è eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al
momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è, immediatamente, comunicato
all’interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all’articolo 16,
commi 7, 12 e 13. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere
presentata al presidente della sottocommissione di cui al comma 1, al momento della
comunicazione di non idoneità. Eventuali istanze presentate successivamente sono
ritenute nulle.
4. La visita medica di revisione è effettuata non prima del 15° giorno successivo alla
comunicazione di non idoneità alla visita medica preliminare.
5. Il giudizio di revisione è espresso dalla sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera c), e verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della
sottocommissione per la visita medica preliminare.
6. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, ovvero giudicato
non idoneo, è escluso dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli
interessati, è definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 11.

Art. 16
Requisiti psico-fisici

1. Le sottocommissioni incaricate dell’accertamento dei requisiti psico-fisici hanno il compito
di selezionare candidati che rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17
maggio 2000, n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per
sostenere gli accertamenti dell’idoneità psico-fisica, devono presentare la seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta, rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio
Sanitario Nazionale:
a) certificato attestante l’effettuazione ed il risultato dell’accertamento per i markers
dell’epatite B e C, sia antigeni che anticorpali;
b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi
per HIV;
c) certificazione recante l’esito del dosaggio delle IgE totali.
La positività agli accertamenti di cui alle lettere a) e b) comporta l’esclusione dal concorso.
La positività all’accertamento di cui alla lettera c) comporta la sottoposizione agli ulteriori
esami strumentali e di laboratorio di cui al comma 16.
3. In sede di accertamento dell’idoneità psico-fisica, i candidati dovranno, altresì, produrre un
certificato (fac-simile in allegato 3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all’articolo 25 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
a) lo stato di buona salute;
b) la presenza/assenza di deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui ai commi 2, lettere a) e b), e 3 comporta
l’ammissione con riserva del candidato alle successive fasi concorsuali e l’esclusione dal
concorso, se non presentati entro 30 giorni dalla data di notifica dell’esito della visita
medica preliminare.
5. La mancata presentazione, in sede di visita medica preliminare, del certificato relativo
all’esito del dosaggio delle IgE totali, di cui al comma 2, lettera c), comporta l’esclusione
dal concorso.
6. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
7. I candidati, all’atto della visita medica, devono, comunque, avere:
a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne;
c) acutezza visiva:
– uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede
meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo
occhio;
– campo visivo e motilità oculare normale;
d) visione binoculare;
e) senso cromatico normale alle matassine colorate.
8. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica muniti delle proprie lenti
correttive “a tempiali”.
9. La rilevazione dell’entità visiva per detti candidati è effettuata con le lenti “a tempiali” e non
con quelle “a contatto”.
10. Sono causa di inidoneità le malattie dell’occhio e dei suoi annessi che possano
pregiudicare la completa funzionalità visiva.
11. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non idonei i candidati il cui deficit
sia superiore ai seguenti parametri:
a) monolaterale: 35 dB;
b) bilaterale: P.P.T. 20%.
12. Sono, inoltre, causa di inidoneità i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve, e l’uso di sostanze psico-attive e/o la positività ai relativi test
tossicologici.
13. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24
elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria; i denti mancanti, comunque, non
devono riguardare più di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
14. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari efficienti, non sono prese in
considerazione protesi mobili.
15. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) radiografia del torace;
b) dell’urina ed ematochimici;
c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
d) test psico-clinici.
16. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami
strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
17. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli accertamenti di cui ai commi
7, 12 e 13 sono immediatamente dichiarati non idonei dalla competente
sottocommissione. Avverso tale giudizio, non è ammessa visita di revisione.
18. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 11.
19. Ai soli fini dell’effettuazione in piena sicurezza dell’esame radiografico, i candidati di sesso
femminile devono produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non
anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto
stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di
gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
20. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza,
sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve
esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Tali candidate
sono, pertanto, escluse dal concorso ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla
data del 15 luglio 2009
Art. 17
Prova di efficienza fisica
1. I candidati che conseguono l’idoneità agli accertamenti psico-fisici sono sottoposti alla
prova di efficienza fisica, che si svolgerà presso il Centro Addestrativo Polifunzionale della
Guardia di finanza di Roma (loc. Castelporziano), via Croviana, n. 120, nella data
comunicata dal Centro di Reclutamento.
2. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di preparazione atletica dei
candidati, consiste in:
a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del peso, corsa piana 1000 m;
b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
3. L’idoneità alla prova di efficienza fisica si consegue con un punteggio complessivo minimo
di otto punti nelle quattro prove obbligatorie, come da tabella in allegato 4.
4. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15 (comprensivo dell’esito della prova
facoltativa) consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti
maggiorazioni:
a) da 8,1 a 9 punti 0,10;
b) da 9,1 a 10 punti 0,15;
c) da 10,1 a 11 punti 0,20;
d) da 11,1 a 12 punti 0,25;
e) da 12,1 a 13 punti 0,30;
f) da 13,1 a 14 punti 0,35;
g) da 14,1 a 15 punti 0,40.
5. Il mancato superamento dell’esercizio facoltativo non incide sulla già conseguita idoneità
al termine degli esercizi obbligatori.
6. All’atto del sostenimento della prova di efficienza fisica, i candidati devono presentare alla
sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), un certificato di idoneità
all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportivo Italiana, ovvero a strutture sanitarie
pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in
tali ambiti, in qualità di medici specializzati in medicina dello sport.
7. La mancata presentazione di detto certificato comporta la non ammissione del
concorrente alla suddetta prova e, pertanto, l’esclusione dal concorso.
8. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della prova di efficienza fisica, i candidati
di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo
sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell’Amministrazione.
9. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti, il presidente della competente sottocommissione
provvede al differimento delle stesse ad una data posteriore a quella prevista dal
calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 25 agosto 2009.
10. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 25 agosto
2009, tali candidate sono escluse dal concorso
11. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato:
a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente
subiti o uno stato di temporanea indisposizione;
b) si infortuni prima ovvero durante l’espletamento di una delle prove e lo faccia presente
ad uno dei membri della sottocommissione,
sentito il medico presente, provvede, con giudizio motivato ed insindacabile, all’eventuale
differimento dello stesso ad una data posteriore a quella prevista dal calendario della
prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 25 agosto 2009.
12. Prima dell’effettuazione della prova di efficienza fisica, la sottocommissione di cui al
comma 6 fissa in apposito atto i criteri cui attenersi.
13. Ai candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica è notificata, da parte della
sottocommissione di cui al comma 12, la data di ammissione alla frequenza del tirocinio, di
cui all’articolo 18, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 11.

Art. 18
Tirocinio

1. I candidati che conseguono l’idoneità alla prova di efficienza fisica sono ammessi alla
frequenza del tirocinio, che ha durata di 18 giorni e si svolge presso il Centro Addestrativo
Polifunzionale della Guardia di finanza di Roma (loc. Castelporziano), via Croviana, n.
120, a decorrere dalla data indicata all’atto della convocazione di cui all’articolo 17,
comma 13.
2. Le aspiranti di sesso femminile, all’atto dell’ammissione al tirocinio, devono produrre un
test di gravidanza di data non anteriore a 5 giorni dalla data di presentazione, che escluda
la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra
indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell’Amministrazione.
3. I candidati, ammessi al tirocinio, lo compiono:
a) in qualità di allievo finanziere, contraendo, dalla data di presentazione, per la
frequenza dello stesso, una ferma volontaria che avrà termine il 12 settembre 2009;
b) con il grado rivestito, se militari in servizio. Durante tale periodo, essi sono esonerati
dalle funzioni del grado e soggetti ai doveri degli aspiranti di cui alla precedente lettera
a);
c) alle dipendenze dell’Accademia della Guardia di finanza, che si avvarrà, per il loro
inquadramento, degli ufficiali istruttori componenti la sottocommissione di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera d), ed, eventualmente, degli ufficiali “tutor”.
Nel caso in cui i candidati appartengano:
d) alla Guardia di finanza, sono comandati in missione, per tutta la durata del tirocinio;
e) alle altre Forze armate, sono posti, a cura degli enti di provenienza, nella posizione di
comandati o aggregati e continuano a percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti;
f) a Forze di polizia ad ordinamento civile ovvero al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
sono posti, a cura degli enti di provenienza, in licenza secondo i rispettivi ordinamenti.
4. Durante il tirocinio, tutti i candidati:
a) usufruiscono di vitto e alloggio a spese dell’Amministrazione;
b) ricevono in uso un corredo ridotto. In particolare, per esigenze connesse allo
svolgimento delle attività previste, tutti gli aspiranti indossano i capi di vestiario e i
distintivi previsti per l’allievo finanziere;
c) provvedono, in proprio, per gli indumenti ed i materiali di cui all’allegato 5;
d) sono tenuti ad osservare le norme disciplinari di vita interna dell’Istituto, previste per gli
allievi dell’Accademia;
e) svolgono le seguenti attività:
– esercitazioni di educazione fisica;
– addestramento formale ed altre esercitazioni tecnico-pratiche di carattere militare;
– attività didattiche e conferenziali, allo scopo di acquisire conoscenze di base
sull’ordinamento ed i compiti istituzionali della Guardia di finanza, sui diritti e i
doveri del militare, nonché sul percorso di studi dell’allievo ufficiale del Corpo;
– studio obbligatorio per la preparazione alle prove orali e facoltative del concorso;
f) sono sottoposti a:
– visita medica di controllo;
– accertamento dell’idoneità attitudinale.
5. Gli aspiranti, in caso di mancato superamento di una delle fasi selettive di cui al comma 4,
lettera f), sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso dalle competenti
sottocommissioni.
6. Sono parimenti esclusi dal concorso, con provvedimento della sottocommissione di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera d), i candidati che:
a) risultino positivi al test di gravidanza, di cui al comma 2, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti a cura dell’Amministrazione;
b) restino assenti dalle attività del tirocinio, per un periodo complessivamente superiore a
5 giorni, qualunque ne sia la causa. Ai fini del computo dei giorni di assenza, sono,
altresì, considerati quelli concessi in sede di differimento della presentazione per la
frequenza del tirocinio, a norma dell’articolo 23, comma 1, lettera c).
7. I candidati che rinunciano alla frequenza del tirocinio sono esclusi dal concorso.
8. Nelle more della formalizzazione del provvedimento di esclusione dal concorso, nei casi di
cui al comma 6, e in caso di rinuncia alla frequenza del tirocinio, i candidati sono
immediatamente messi in libertà a cura dell’Accademia e, se rientranti tra quelli di cui al
comma 3:
a) lettera a), posti in licenza illimitata senza assegni;
b) lettera b), avviati ai reparti o agli enti di appartenenza.
9. I provvedimenti di esclusione di cui ai commi 5 e 6 sono notificati agli interessati, che
possono impugnarli secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 11.
10. A seguito del provvedimento di esclusione o di rinuncia durante la frequenza del tirocinio e
con la medesima decorrenza, la ferma contratta dai candidati di cui al comma 3, lettera a),
è rescissa.

Art. 19
Visita medica di controllo

1. Tutti i candidati ammessi alla frequenza del tirocinio, dopo aver sottoscritto, ove previsto,
la ferma volontaria di cui all’articolo 18, comma 3, lettera a), sono sottoposti alla visita
medica di controllo, da parte della sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera
e).
2. Prima della visita medica di controllo, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri
cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti.
3. La sottocommissione può, nell’espletamento dei propri lavori, disporre l’esecuzione di tutti
gli accertamenti ritenuti, eventualmente, necessari per una migliore valutazione del quadro
clinico dell’aspirante, inviandolo, se del caso, presso il competente ospedale militare.
4. I candidati risultati idonei alla visita medica di controllo sono ammessi a sostenere la
successiva prova concorsuale di cui all’articolo 20, mentre i non idonei sono esclusi dal
concorso.
5. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui
all’ultimo comma dell’articolo 11

Art. 20
Accertamento dell’idoneità attitudinale

1. I candidati risultati idonei alla visita medica di controllo sono ammessi all’accertamento
dell’idoneità attitudinale.
2. L’accertamento dell’idoneità attitudinale tende a verificare il possesso delle attitudini
necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacità di ragionamento;
b) test di personalità e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le
inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test.
4. Prima dell’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera d), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione degli stessi.
5. I candidati risultati idonei alle fasi dell’accertamento attitudinale, di cui al comma 3,
proseguono l’iter concorsuale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui
all’ultimo comma dell’articolo 11.

Art. 21
Valutazione al termine del tirocinio

1. Nei confronti dei candidati idonei all’accertamento di cui all’articolo 20, la
sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), compie una valutazione finale
del tirocinio svolto.
2. A tal fine, la sottocommissione:
a) prima dell’inizio del tirocinio, fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la
valutazione dello stesso;
b) tiene conto del rendimento globale durante l’intero periodo di frequenza del tirocinio,
con specifico riguardo alla capacità e alla resistenza fisica, al comportamento tenuto
ed alla idoneità ad affrontare l’iter formativo quinquennale dell’Accademia.
3. I candidati nei cui confronti è espresso un giudizio di idoneità, ai sensi del precedente
comma, sono ammessi a sostenere le prove orali, con le modalità di cui all’articolo 22,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 11.

Art. 22
Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica

1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera a), e consistono in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15′);
b) un esame di geografia (durata massima 15′);
c) un esame di matematica (durata massima 15′),
nei limiti del programma riportato in allegato 6.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a
sorte, vertono gli esami.
3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di merito
da zero a trenta.
4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli
esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato un punteggio minimo di diciotto in
ciascuna materia.
6. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia, inferiore a diciotto sono
dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui
all’ultimo comma dell’articolo 11.
8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione ed abbia
riportato l’idoneità nelle prove orali, è sottoposto alle prove facoltative di una lingua
straniera e di informatica, con le modalità indicate in allegato 7.
9. L’aspirante in possesso dell’attestato di bilinguismo può richiedere di sostenere la prova di
lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso può essere
assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalità di esecuzione della prova.
10 Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il candidato in possesso
dell’attestato di bilinguismo può essere assistito, nel corso della prova facoltativa di
informatica, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i
chiarimenti necessari sulle modalità di esecuzione della stessa.
11. Il giudizio sulle prove di cui al comma 9 è espresso dalla sottocommissione di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo, con
le modalità indicate al comma 4.
12. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un punto di merito da zero a
trenta. Il candidato che riporta un punto compreso tra i diciotto e trenta consegue, nel
punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:
a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22;
b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26;
c) 0,75 per i voti superiori a 26.
13. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato nelle prove orali ed,
Foglio n. 21
eventualmente, nelle prove facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un
membro della sottocommissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell’albo della sede di
esame. L’esito delle prove orali è, comunque, notificato ad ogni candidato.
14. Prima dell’effettuazione delle prove orali e delle prove facoltative di lingua e di informatica,
la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle
stesse.

Art. 23
Mancata presentazione e differimento del candidato

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto il presente
concorso, non si presenta per:
a) sostenere la prova preliminare, prevista dall’articolo 11, l’accertamento dell’idoneità
psico-fisica, previsto dall’articolo 15, la prova di efficienza fisica, prevista dall’articolo
17, e le prove orali, previste dall’articolo 22, è considerato rinunciatario e, quindi,
escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all’articolo 7, comma 1,
lettere a), b), c) e d), hanno facoltà, su istanza motivata, di anticipare o posticipare la
convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.
L’istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio
Concorsi, Sezione AA.UU., via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181
ROMA/APPIO, deve essere anticipata, via fax, al numero 06/24290622 oppure al
numero 06/24290676;
b) sostenere la prova scritta, prevista dall’articolo 12, è considerato rinunciatario e, quindi,
escluso dal concorso;
c) la frequenza del tirocinio, previsto dall’articolo 18, è considerato rinunciatario e, quindi,
escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o 035/4043303,
sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell’Accademia,
che può differire la presentazione del candidato, purché il ritardo sia contenuto
improrogabilmente entro due giorni dall’inizio del tirocinio. I giorni di assenza maturati
sono cumulati con quelli previsti dall’articolo 18, comma 6, lettera b), ai fini
dell’esclusione dal concorso;
d) la visita medica di incorporamento, prevista dall’articolo 25, è considerato rinunciatario
e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di
forza maggiore, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o
035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante
dell’Accademia, che, sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica
di incorporamento, può differire la presentazione del candidato, purché il ritardo sia
contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall’inizio del corso. I giorni di
assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d’autorità dal corso,
secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte sono comunicate al candidato
tramite i Reparti di cui all’articolo 4, comma 6.
2. I presidenti delle competenti sottocommissioni hanno facoltà di anticipare o posticipare la
sottoposizione di singoli candidati alle fasi selettive di cui all’articolo 18, comma 4, lettera
f), nel rispetto del calendario delle stesse.

Art. 24
Graduatoria

1. La graduatoria unica di merito è compilata dalla sottocommissione di cui all’articolo 7,
comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati che hanno conseguito il giudizio
di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all’articolo 1, comma 3, ad esclusione delle
lettere g), h) ed i).
3. La graduatoria del concorso si ottiene incrementando il punto di merito complessivo, dato
dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del
punto ottenuto nella prova scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di
efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica.
4. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all’articolo 38, comma 6, della legge 24
dicembre 1986, n. 958, quelle di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all’articolo 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191.
5. La graduatoria è approvata con determinazione del Comandante Generale

Art. 25
Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia

1. Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione ad assumere, da parte dell’Autorità di
Governo, sono ammessi al corso di formazione, in qualità di allievi ufficiali, i candidati
iscritti nella graduatoria di cui all’articolo 24, nei limiti dei posti messi a concorso, secondo
l’ordine risultante dalla graduatoria stessa, sempreché abbiano conseguito il giudizio di
idoneità alla visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti, prima della firma
dell’atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera f).
2. Prima della visita medica di incorporamento, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i
criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti.
3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di
cui all’ultimo comma dell’articolo 11.
5. Qualora i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, non possano essere ricoperti per
mancanza di candidati idonei, gli stessi sono conferiti agli altri candidati iscritti nella
graduatoria unica di merito, nell’ordine del punteggio di merito conseguito.
6. Entro trenta giorni dall’inizio del corso, il Comando Generale della Guardia di finanza può
dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei nell’ordine della graduatoria, per
ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente dichiarati
vincitori in base alle disposizioni vigenti.
7. L’Amministrazione ha la facoltà di colmare le vacanze organiche che si dovessero
verificare, entro la data di approvazione della graduatoria, nel limite di un decimo dei posti
messi a concorso.
8 All’atto della loro ammissione in Accademia gli ispettori, i sovrintendenti ed i finanzieri del
Corpo devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso.
9. Gli allievi ufficiali, ammessi a frequentare il corso di Accademia, devono sottoscrivere,
prima dell’inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l’obbligo di rimanere in
servizio per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di Accademia.
All’atto della nomina a sottotenente hanno l’obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci
anni, che assorbe quella da espletare.

Art. 26
Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico
degli aspiranti. Rimangono a carico dell’Amministrazione le spese di vitto e alloggio
connesse alla permanenza dei candidati presso il Centro Addestrativo Polifunzionale della
Guardia di finanza di Roma (Loc. Castelporziano), per la frequenza del tirocinio.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all’articolo 1, comma 3, ad eccezione delle
lettere e) ed i), ai candidati appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per
esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per
esami, fino alla concorrenza di giorni 30, può essere concessa per la preparazione agli
esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneità all’accertamento dei
requisiti psicofisici.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe
concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza
soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.

Art. 27
Trattamento economico degli allievi ufficiali

1. Durante il corso, agli allievi ufficiali è corrisposta la paga giornaliera di cui alla legge 24
dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli allievi fruiscono gratuitamente del vitto, dell’alloggio e della prima vestizione, le cui
spese sono a carico dell’Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
a) per la manutenzione del vestiario;
b) relative all’istruzione e, cioè, all’acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di
cancelleria, limitatamente alla quota da determinarsi con provvedimento
dell’Amministrazione;
c) di carattere personale e straordinarie.
4. Gli allievi, inoltre, all’atto della loro ammissione al corso di formazione devono essere
provvisti del corredo indicato in allegato 5.

Art. 28
Trattamento economico degli allievi ufficiali provenienti dai militari del Corpo

1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli ispettori, sovrintendenti,
appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano
superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari
alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a
progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.

Art. 29
Sito internet ed informazioni utili

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito internet del
Corpo all’indirizzo www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
2. Parimenti, sono pubblicati sul citato sito internet gli elenchi dei candidati dichiarati idonei
alla prova preliminare e alla prova scritta nonché la graduatoria unica di merit

Art. 30
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, per le finalità concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in sede concorsuale, potranno
essere utilizzati, a prescindere dall’esito della selezione, anche per la corretta gestione del
rapporto di lavoro già instaurato.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico.

2 commenti su “Guardia di Finanza: concorso per 50 allievi”

Lascia un commento