Ed eccoci arrivati alla terza e ultima parte relativa alla Riforma del lavoro; vi riportiamo i punti salienti tratti dall’articolo contenuto all’interno del sole24ore.
– Ispezioni (articolo 33).
Si riscrive la materia delle ispezioni sui luoghi di lavoro. Si prevede, in particolare, che il personale ispettivo acceda presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all’ispezione, con l’obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo, che deve contenere, tra l’altro, l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego. In caso di constatate inosservanze, e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido, è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell’importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
– Prestazioni sociali agevolate (articolo 34).
È ammessa la possibilità, per il richiedente la prestazione agevolata, di presentare un’unica dichiarazione sostitutiva, di validità annuale, con tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente. Si potrà poi modificare, presentando una nuova dichiarazione, qualora il cittadino intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. La dichiarazione va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale, o, direttamente, all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o, anche in via telematica, alla sede territoriale Inps. L’Inps determina l’indicatore della situazione economica equivalente in relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata e i controlli sono effettuati dall’agenzia delle Entrate.
– Indennizzi aziende commerciali in crisi (articolo 35).
L’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (Dlgs 207/1996) è concesso ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal citato Dlgs 207, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Si prevede, poi, che per i soggetti che nel mese di compimento dell’età pensionabile siano anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Si chiarisce, inoltre, che gli indennizzi concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell’indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell’età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.
– Disoccupati (articolo 36).
Si prevede, in particolare, che il ministero del Welfare possa prevedere misure ad hoc di sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.
– Fondi intestati al ministero del Welfare (articolo 37).
Si prevede che tutti i fondi intestati al Welfare non siano soggetti a esecuzione forzata. Di conseguenza, gli eventuali atti di sequestro e di pignoramento afferenti a tali fondi sono nulli. La nullità è rilevabile d’ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l’accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.
– Conciliazione monocratica (articolo 38).
Prevista dall’articolo 11 del Dlgs 124/2004: il relativo verbale è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata.
– Ritenute previdenziali (articolo 39).
Si stabilisce che l’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata configuri le ipotesi di reato previste dall’articolo 2 della legge 638/1983 (reclusione fino a 3 anni e multa fino a 2 milioni di vecchie lire)
– Contributi figurativi (articoli 40 e 45).
Si chiarisce che ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, sia pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. L’importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. Si prevedono, inoltre, disposizioni ad hoc in materia di contribuzione figurativa per i periodi di malattia. In particolare, si stabilisce che il limite dei 22 mesi non si applica, a partire dall’insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell’articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità, fermo restando che, in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell’ente previdenziale.
– Invalidi civili (articolo 41).
Si stabilisce che le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, siano recuperate fino a concorrenza dell’ammontare di dette prestazioni dall’ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni. Il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del ministro del Welfare, d’intesa con Economia e Inps.
– Comunicazioni alle imprese (articolo 42).
A decorrere dal 1° giugno 2010, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di
terzi, il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia al fine di consentire all’ente assicuratore l’esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’Inps e imputabili a responsabilità di terzi, l’impresa di assicurazione, prima di procedere all’eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all’Inps. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Inps trasmette all’impresa di assicurazione un “certificato di indennità corrisposte” (Cir), attestante l’avvenuta liquidazione dell’indennità di malattia e il relativo importo. L’impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all’Inps l’importo così certificato.
– Imprese artigiane (articolo 43).
Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, tutti gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all’albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all’Inps, decorsi 3 anni dal verificarsi dei relativi presupposti, e sentite le commissioni provinciali dell’artigianato e gli altri organi o enti competenti le cui potestà restano comunque ferme. Si prevede che l’Inps, attui apposite forme di comunicazione nei confronti dei destinatari delle disposizioni del presente articolo per favorire la correttezza delle posizioni contributive individuali.
– Esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni (articolo 44).
Si prevede l’estensione della normativa contenuta nella legge 30/1997, anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti e istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale.
– Differimento di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione e apprendistato e di occupazione femminile (articolo 46).
Il Governo, entro 36 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, dovrà metter mano: alla revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali; al riordino della normativa in materia di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione e di apprendistato; ala revisione della disciplina in materia di occupazione femminile.
– Vaccinazioni obbligatorie (articolo 47).
Il relativo fondo viene incrementato di 120 milioni di euro per l’anno 2010.
– Apprendisti a 15 anni (articolo 48, comma 8).
Sarà possibile assolvere all’ultimo anno di obbligo di istruzione (cioè dai 15 anni di età) attraverso l’apprendistato, previa «la necessaria intesa tra Regioni, ministero del Lavoro e ministero dell’Istruzione, sentite le parti sociali». La novità, introdotta dalla Camera, di fatto, scrive un nuovo capitolo nello “stop and go” sull’obbligo scolastico in Italia, ripetutamente modificato dai Governi, di destra e di sinistra. L’effetto pratico di questa disposizione, che s’inserisce nel quadro della legge Biagi, è molto semplice e chiaro: a quindici anni sarà possibile prevedere che un giovane entri in azienda, con un contratto di lavoro, lasciando i banchi di scuola o dei corsi di formazione professionale.
– Fondo di solidarietà (articolo 49).
Si prevede che la nomina dei componenti del comitato amministratore di tale Fondo può essere effettuata per più di 2 volte.
– Collaborazioni coordinate e continuative (articolo 50).
Si prevede che, fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili a un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato sia tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità di retribuzione.
Leggi anche la prima parte dedicata alla Riforma del lavoro
Leggi anche la seconda parte dedicata alla Riforma del lavoro
Articolo tratto da: www.sole24ore.com