l’Inps, con la circolare n. 30 del 3 marzo 2010, fornisce ulteriori istruzioni sulle modalità di liquidazione delle indennità di malattia e maternità, a pagamento diretto, in favore dei lavoratori dipendenti non agricoli con contratto di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto).
Il contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si contraddistingue, rispetto al contratto di lavoro a tempo pieno, per la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro. La retribuzione corrisposta al lavoratore nel periodo di paga preso a riferimento per il calcolo delle indennità di malattia e maternità risulta già di per sé ridotta.
Nell’ipotesi in esame, quindi, troveranno applicazione i criteri di calcolo adottati per i lavoratori full time con circolare 94/2009.
In caso di indennità di malattia e congedo di maternità obbligatorio (ordinario, anticipato o posticipato), va presa a riferimento la retribuzione teorica del mese immediatamente precedente a quello di inizio del periodo indennizzabile.
In caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, la retribuzione di riferimento è quella del mese precedente la data di cessazione o sospensione.
Individuata la retribuzione teorica mensile di riferimento, occorre ricavare la retribuzione media globale giornaliera seguendo i procedimenti di calcolo descritti nella circolare 94/2009, distinti a seconda della qualifica rivestita dal lavoratore interessato (operaio o impiegato).
Viceversa, in caso di congedo parentale occorre prendere come riferimento la retribuzione teorica del mese immediatamente precedente a quello di inizio del periodo di congedo parentale (circolare 94/2009).
In caso di part time di tipo verticale (ossia in caso di attività lavorativa svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno) e nel caso di part time di tipo misto (ossia nel caso in cui l’orario ridotto si alterna all’orario pieno in alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno), ai fini del calcolo delle indennità giornaliere di malattia e maternità, potrebbe essere necessario riproporzionare la retribuzione teorica di riferimento.
La modalità di calcolo dipende dalla qualifica del lavoratore.
Ad esempio, per individuare la retribuzione media globale giornaliera di un impiegato è necessario:
- per il riproporzionamento, sommare le retribuzioni teoriche dovute nei 12 mesi solari interi precedenti il mese di inizio del periodo di malattia o del congedo di maternità e dividere l’importo così ricavato per 12 (retribuzione teorica mensile);
- moltiplicare l’importo così ottenuto per il numero delle mensilità annue (espresso in millesimi) e dividere per 12.000;
- dividere l’importo ottenuto al punto 2 per le giornate indennizzabili in via convenzionale nel mese, ossia 30.