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Concorso per 197 allievi finanzieri

Torno a parlarvi della Guardia di Finanza. Nello specifico del Concorso per il reclutamento di 197 allievi finanzieri. Si tratta di un Concorso riservato ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale (VFP1T), in servizio oppure in congedo (ai sensi dell’art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

La scadenza prevista è per il 29 dicembre. Sul sito della Guardia di Finanza potete trovare anche un modello di domanda.

Dopo il salto, il bando integrale.

In bocca al lupo!

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
IL COMANDANTE GENERALE

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante “Ordinamento della Guardia di finanza”;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige”, ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante “Disciplina dell’imposta di bollo”, e l’articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente “Esenzione dall’imposta di bollo per copie conformi di atti”;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

VISTA la legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, recante “Norme di principio sulla disciplina militare”, e il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n.545, e successive modificazioni, concernente “Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 11 luglio 1978, n. 382”;

VISTO l’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante “Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante “Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Attuazione dell’articolo 3 della Legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza”;

VISTE le disposizioni contenute nel Foglio d’Ordini Speciale sul reclutamento degli allievi finanzieri, datato 14 dicembre 1995, e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante “Modifiche ed integrazioni alle Leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”;

VISTA la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante “Delega al Governo per l’istituzione del servizio militare volontario femminile”;

VISTO il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante “Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”;

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente “Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”;

VISTO il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante “Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”;

VISTO il decreto ministeriale 2 agosto 2006, recante “Procedure di selezione relative ai concorsi per l’accesso al ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze armate, in servizio o in congedo”, emanato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226;

VISTO l’articolo 3, commi 89 e 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria 2008);

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale del Bilancio – presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo, e successive modificazioni e integrazioni;
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 2008, recante “Autorizzazione ad assumere personale a tempo indeterminato per la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, recante “Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, personale dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006”;

RITENUTO di dover riservare 5 dei posti da mettere a concorso ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

CONSIDERATA l’opportunità di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella scritta, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso,

DETERMINA
Art. 1

Posti messi a concorso
1. E’ indetto, per l’anno 2008, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 197 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, riservato, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. “VFP1”) ovvero in rafferma annuale (c.d. “VFP1T”) delle Forze armate che, se in servizio, abbiano svolto almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma.

2. Dei 197 posti disponibili, 70 sono destinati ai candidati che, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, chiedono di essere ammessi alla frequenza del corso di specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”, al termine del corso di formazione per allievo finanziere.

3. Cinque dei 197 posti sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall’articolo 2, a coloro che siano in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di primo grado o superiore, di cui due per la specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)” e tre per i rimanenti posti.

4. Qualora taluno dei posti di cui al comma 2 non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri posti disponibili per il contingente ordinario. Parimenti, qualora rimanga scoperto taluno dei posti disponibili per gli altri candidati del contingente ordinario, gli stessi sono conferiti in aumento a quelli di cui al comma 2.

5. I posti riservati, di cui al comma 3, non coperti per mancanza di concorrenti riservatari idonei, sono conferiti agli altri idonei nell’ordine delle rispettive graduatorie.

6. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla;
b) prova di efficienza fisica;
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c) accertamento dell’idoneità attitudinale;
d) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
e) valutazione dei titoli.

7. L’inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal Comando Generale della
Guardia di finanza.

Art. 2

Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio
della Repubblica, che:
a) siano stati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda,
arruolati nelle Forze armate, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226, quali volontari
in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale e, se in servizio, abbiano
svolto almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale
ferma;

b) godano dei diritti civili e politici;

c) non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età alla data del 1 gennaio 2008. Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, comunque, non superiore a tre anni;
d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

e) non siano, alla data dell’effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi né sottoposti a misure di prevenzione;

f) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L’accertamento di tale requisito viene effettuato d’ufficio dal Corpo della Guardia di finanza;
h) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente o civilmente organizzati né destituiti dai pubblici uffici.
2. I suddetti requisiti, ad eccezione di quelli di cui alle lettere c), e) ed f), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e conservati fino alla data dell’effettivo incorporamento.
3. Non possono partecipare al concorso, i candidati che:
a) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, si trovino in servizio quali volontari in ferma prefissata quadriennale (c.d. “VFP4”) nelle Forze armate;
b) nello stesso anno, abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso per la carriera iniziale di un altro Corpo di Polizia ad ordinamento civile o militare.
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Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione l’aspirante risiede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale, allegando, per coloro che intendono fruire dell’elevazione del limite di età prevista dall’articolo 2, copia del libretto personale, dello stato di servizio, del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, relativo al servizio militare prestato.
2. Per i residenti in Valle d’Aosta, la domanda deve essere presentata, entro il termine e con le modalità di cui al comma 1, presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
3. I cittadini italiani residenti all’estero devono inviare la domanda di partecipazione direttamente al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 ROMA/APPIO.
4. I militari in servizio devono presentare la domanda, entro il termine e con modalità di cui ai commi 1 e 2, al Comando competente per il luogo di residenza.

5. I militari in servizio impiegati all’estero, dalla data di pubblicazione del presente bando fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande, possono presentare, entro il termine di cui al comma 1, la domanda di partecipazione al Comando di appartenenza, che provvede a trasmetterla immediatamente al Centro di Reclutamento, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi, quale data di presentazione, fa fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando ricevente.
6. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1) e disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonché sul sito internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
7 Le domande di partecipazione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Le domande spedite non a mezzo raccomandata sono accettate soltanto se pervenute al competente reparto entro il suindicato termine.
8. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei termini indicati, non pervengono entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale, sono archiviate. Nelle more, i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.
9. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte all’articolo 4, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di 5 giorni dal momento della restituzione dell’istanza. L’impossibilità, per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comporta l’archiviazione dell’istanza.
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10. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente archiviate.
11. Alle incombenze di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 provvede il Comando Provinciale competente
(Comando Regionale, per i residenti in Valle d’Aosta), ovvero il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all’estero.
12. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Comandante Interregionale o equiparato della Guardia di finanza dal quale dipende il Reparto che ha disposto l’archiviazione ovvero al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, qualora l’archiviazione è stata disposta dal Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve indicare nella domanda (modello in allegato 1):
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita, nonché luogo di residenza ed indirizzo completo del numero di codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico;
b) posti per cui intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza e di godere dei diritti civili;
e) di non essere imputato e di non aver subito condanne per delitti non colposi, né di essere sottoposto a misura di prevenzione;
f) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a carico;
g) il titolo di studio di cui è in possesso;
h) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;
i) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi militarmente o civilmente organizzati né destituito dai pubblici uffici;
l) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
m) di essere consapevole, se concorrente per i posti di cui all’articolo 1, comma 2, che, al termine del corso di formazione per allievo finanziere, sarà avviato alla frequenza del corso per il conseguimento della specializzazione di “Tecnico di Soccorso Alpino S.A.G.F.”;
n) l’indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico;
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o) la posizione militare quale volontario in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale con l’indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni:
(1) se in servizio o in congedo;
(2) la Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina, Aeronautica);
(3) le date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da VFP1 e dalla eventuale rafferma annuale nonché la denominazione e la sede dell’ultimo Comando/Reparto di servizio.
2. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere, al Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero al locale Comando Regionale della Guardia di finanza per i residenti in Valle d’Aosta) o al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all’estero, i quali non assumono alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Gli stessi reparti, inoltre, non assumono alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata agli stessi reparti ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del candidato ai fini del servizio militare.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio, eventualmenteconseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
4. Gli aspiranti in possesso dell’attestato di bilinguismo, di cui all’articolo 1, comma 3, devono compilare la domanda di partecipazione precisando, in allegato alla stessa, gli estremi ed il livello del titolo in base al quale concorrono per i posti riservati ed indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere la prova scritta.
5. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere a conoscenza che la prova scritta si svolgerà secondo le modalità stabilite all’articolo 10.
Art. 5
Istruttoria delle domande
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L’ammissione con riserva deve intendersi fino all’inizio del corso di formazione.
Art. 6
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell’Autorità dal medesimo delegata, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
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a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la valutazione della prova di efficienza fisica e per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.

3. Per l’eventuale valutazione della prove scritta dei candidati che la sostengono in lingua tedesca, la competente sottocommissione è integrata da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore di tale lingua.
4. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell’ausilio di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), può avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di psicologi.
5. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
6. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all’uopo individuato dal Centro di Reclutamento.

Art. 7
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste all’articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
Art. 8
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l’esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
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b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 9
Documento di identificazione
1. Ad ogni prova o visita i candidati devono esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un’amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.
Art. 10
Calendario e modalità di svolgimento della prova scritta
1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta di cultura generale, consistente in domande di italiano, storia ed educazione civica, geografia, aritmetica e geometria, riferite al programma della scuola media dell’obbligo, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle, n. 3, di L’Aquila (loc. Coppito), che si terrà nel periodo dal 16 al 20 febbraio 2009, secondo il calendario che sarà reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – del 27 gennaio 2009.
2. Il calendario di cui al comma 1 ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

3. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna biro ad inchiostro nero.
4. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere obbligatoriamente spenti.
5. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai candidati sarà pubblicata sul sito internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
6. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova scritta da parte dei candidati, sarà:
a) disponibile, sul sito internet www.gdf.it, una mappa dell’itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla stazione ferroviaria e dal terminal “Colle Maggio” di L’Aquila alla sede di esame e ritorno.
7. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti, per sostenere la prova scritta, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
8. Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento della prova, a norma dell’articolo 14, non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti.
9. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a).
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10. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati.
11. Superano la prova scritta e, pertanto, sono ammessi agli accertamenti di cui all’articolo 11 i candidati classificatisi, rispettivamente, nei primi 280 posti della graduatoria relativa ai posti cui all’articolo 1, comma 2, e nei primi 520 posti di quella relativa agli altri posti del contingente ordinario. Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell’ambito delle predette graduatorie, all’ultimo posto utile.
12. La sottocommissione attribuisce a ciascun candidato un punto di merito da zero a trenta.
13. Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per i successivi accertamenti definitivi, entro il 20 marzo 2009, debbono considerarsi esclusi dal concorso.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista, o dalla data in cui la stessa esclusione si intende definita, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla predetta data, ai sensi dell’articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 11
Prova di efficienza fisica ed accertamento dell’idoneità attitudinale
1. I candidati che superano la prova scritta sono sottoposti alla prova di efficienza fisica e all’accertamento dell’idoneità attitudinale, presso il Centro Addestrativo Polifunzionale della Guardia di finanza di Roma (Loc. Castelporziano), via Croviana, n. 120, nella data indicata all’atto della convocazione.
2. Al fine di agevolare il raggiungimento della predetta sede da parte dei candidati, sarà allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, con partenza dalla stazione metropolitana (Linea B) di Eur Fermi.
3. Le prove hanno il seguente svolgimento:
a) 1° giorno: prova di efficienza fisica;
b) 2° e 3° giorno: test e colloqui attitudinali.
4. La prova di efficienza fisica volta ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consiste in:
a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del peso, corsa piana m 1.000;
b) prova facoltativa di corsa piana m 100.
5. L’idoneità alla prova di efficienza fisica si consegue con un punteggio complessivo minimo di 8 punti nelle quattro prove obbligatorie, come da tabella in allegato 2.
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6. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15 (comprensivo dell’esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:
a) da 8,1 a 9 punti 0,20;
b) da 9,1 a 10 punti 0,30;
c) da 10,1 a 11 punti 0,40;
d) da 11,1 a 12 punti 0,50;
e) da 12,1 a 13 punti 0,60;
f) da 13,1 a 14 punti 0,80;
g) da 14,1 a 15 punti 1,00.
7. Il mancato superamento dell’esercizio facoltativo non incide sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
8. All’atto del sostenimento della prova fisica, i candidati devono presentare, alla sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), un certificato, in originale o copia conforme, di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualità di medici specializzati in medicina dello sport.
9. La mancata presentazione di detto certificato determina la non ammissione del concorrente alla prova di efficienza fisica e, pertanto, l’esclusione dal concorso.
10. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato:
a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione;
b) si infortuni prima ovvero durante l’espletamento di una delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione, sentito il medico presente, provvede, con giudizio motivato ed insindacabile, all’eventuale differimento dello stesso ad una data posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre 25 marzo 2009.
11. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell’Amministrazione.
12. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, la competente sottocommissione non può procedere all’effettuazione della prova di efficienza fisica e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio nel Corpo.
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13. Tali candidate sono, pertanto:
a) ammesse, con riserva, a sostenere le successive fasi concorsuali;
b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 29 maggio 2009.
14. I candidati che hanno ottenuto il differimento di cui al comma 10 possono, qualora la temporanea indisposizione lo consenta, essere ammessi, con riserva, a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale.
15 I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica sono ammessi all’accertamento dell’idoneità attitudinale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.

16. L’accertamento dell’idoneità attitudinale tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
17. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacità di ragionamento;
b) test di personalità e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le
inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test.
18. Prima dell’effettuazione della prova di efficienza fisica e dell’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione degli stessi.
19. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali sono ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
20. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 10.
Art. 12
Accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. L’idoneità psico-fisica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata all’articolo 6, comma 1, lettera c), mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, in Roma.
2. L’accertamento dell’idoneità è eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è, immediatamente, comunicato all’interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all’articolo 13, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di non idoneità. Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle.
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4. La visita medica di revisione è effettuata non prima del 15° giorno successivo alla comunicazione di non idoneità alla visita medica preliminare.
5. Il giudizio di revisione è espresso dalla sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita medica preliminare.
6. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 10.
Art. 13
Requisiti psico-fisici
1. Le sottocommissioni incaricate dell’accertamento dei requisiti psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni 60, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale:
a) certificato attestante l’effettuazione ed il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B e C, sia antigeni che anticorpali;
b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
c) certificazione che escluda la presenza di allergopatie, anche in fase asintomatica, da accertare mediante:
1) dosaggio delle IgE totali;
2) visita allergologica generale. Il relativo certificato deve riportare espressamente l’esito del dosaggio delle IgE totali effettuato.
La positività ai suddetti accertamenti comporta l’esclusione dal concorso.
3. In sede di accertamento dell’idoneità psico-fisica, i candidati devono, altresì, produrre un certificato (fac-simile in allegato 3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
a) lo stato di buona salute;
b) la presenza/assenza di deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche.
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4. La mancata presentazione dei certificati di cui ai commi 2 e 3 comporta l’esclusione dal concorso, se gli stessi non sono presentati o fatti pervenire al Centro di Reclutamento entro 30 giorni dalla data di notifica dell’esito della visita medica preliminare.
5. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
6. I candidati, all’atto della visita, devono, comunque, avere:
a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne;
c) acutezza visiva:
1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
2) campo visivo e motilità oculare normali;
3) visione binoculare;
4) senso cromatico normale alle matassine colorate.
7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica muniti delle proprie lenti correttive “a tempiali”.
8. La rilevazione dell’entità visiva per detti candidati è effettuata con le lenti “a tempiali” e non con quelle “a contatto”.
9. Sono causa di inidoneità le malattie dell’occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.
10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti parametri:
a) monolaterale: 35 dB;
b) bilaterale: P.P.T. 20%.
11. Sono, inoltre, causa di inidoneità i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l’uso di sostanze psico-attive e/o la positività ai relativi test tossicologici.
12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria. I denti mancanti, comunque, non devono riguardare più di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) radiografia del torace;
b) dell’urina ed ematochimici;
c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
d) test psico-clinici.
15. I concorrenti sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
16. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e 12, sono immediatamente dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale giudizio, non è ammessa visita di revisione.
17. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 10.
18. Ai soli fini dell’effettuazione in piena sicurezza dell’esame radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
19. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio nel Corpo. Tali candidate sono escluse dal concorso, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 29 maggio 2009.
Art. 14
Mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova scritta, la prova di efficienza fisica, l’accertamento dell’idoneità attitudinale e l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, previsti, rispettivamente, dagli articoli 10, 11 e 12, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facoltà, su istanza motivata, di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.
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L’istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanzieri, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 ROMA/APPIO, deve essere anticipata, via fax, al numero 06/24290674.
Art. 15
Documentazione
1. Il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede, anche avvalendosi del Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero del locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d’Aosta), a richiedere i seguenti atti relativi ai candidati:
a) estratto della documentazione di servizio previsto dall’articolo 14-quater, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, da redigersi a cura dell’Ente/Reparto di ultima appartenenza degli stessi. Tale estratto, per i volontari in servizio, deve essere chiuso alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso;

b) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti lacompilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
c) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
d) dichiarazione del casellario giudiziale;
e) nulla osta della competente autorità militare per i candidati in servizio militare o che abbiano già partecipato alla visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano concorso alla leva di mare;
2. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti definitivi devono presentare direttamente o far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai reparti di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3, entro venti giorni dalla data di comunicazione dell’idoneità stessa, i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
3. I vincitori del concorso per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 3, devono, inoltre, far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 ROMA/APPIO, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’esito del concorso, l’attestato indicato nel predetto articolo 1, comma 3.
4. I documenti di cui al comma 1 devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. I documenti di cui ai commi 2 e 3 si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
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6. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere
successivamente regolarizzati, entro trenta giorni decorrenti dalla data di restituzione.
Art. 16
Valutazione titoli
1. La sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), procede alla valutazione dei
titoli, nei confronti dei candidati risultati idonei agli accertamenti definitivi, secondo i seguenti
criteri:
a) TITOLO DI STUDIO:
1) diploma di laurea (o laurea specialistica o laurea magistrale) punti 4;
2) laurea (o diploma universitario) punti 3;
3) diploma di istruzione di secondo grado (durata quinquennale) punti 2;
4) altro diploma di istruzione di secondo grado punti 1;
5) diploma di qualifica professionale punti 0,50.
Qualora il candidato è in possesso di più titoli di studio, è preso in considerazione, ai fini della valutazione, solo quello che dà luogo all’attribuzione del punteggio più elevato;
b) SERVIZIO PRESTATO, in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale:
1) per ogni mese (o frazione di mese superiore a quindici giorni) di servizio effettivamente prestato, fino ad un massimo di punti 2 punti 0,10;
2) partecipazione a una o più missioni in territorio estero, fino ad un massimo di punti1:
(a) sino a 90 giorni complessivi di permanenza punti 0,50;
(b) oltre 90 giorni complessivi di permanenza punti 1;
c) ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA, fino ad un massimo di punti 2:
1) eccellente o giudizio equivalente punti 2;
2) superiore alla media o giudizio equivalente punti 1,5;
3) nella media o giudizio equivalente punti 0,5;
4) inferiore alla media o giudizio equivalente punti 0.
Nel caso in cui l’ultimo documento sia costituito da una “dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica” deve essere valutato il documento immediatamente precedente;
d) BENEMERENZE E RICOMPENSE, fino ad un massimo di punti 3:
1) medaglia d’oro al valor militare o al valor civile punti 3;
2) medaglia d’argento al valor militare o al valor civile punti 2,5;
3) medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile punti 2;
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4) croce di guerra al valor militare punti 1,5;
5) encomio solenne punti 1;
6) encomio semplice punti 0,5;
7) elogio punti 0,3;
8 ) ogni altra benemerenza o riconoscimento iscritti
a matricola, esclusi quelli riferibili alla durata del servizio
e le onorificenze punti 0,3;
e) CONOSCENZA, SECONDO STANDARD NATO, DI UNA O PIÙ LINGUE STRANIERE certificate dalla S.L.E.E., fino ad un massimo di punti 3:
1) possesso del terzo livello – equiparato ad una somma
dei punteggi nelle voci L (listening), W (writing),
S (speaking) e R (reading) pari ad un minimo di 14 punti 2;
2) possesso del secondo livello – equiparato ad una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R compresa tra 11 e 13 punti 1;
3) possesso del primo livello – equiparato ad una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 8 punti 0,5.
2. Per i soli candidati per i posti di cui all’articolo 1, comma 2, in aggiunta ai titoli di cui al comma 1, la sottocommissione valuta le seguenti specializzazioni, qualifiche e abilitazioni, conseguite durante il servizio prestato in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale:
a) Alpiere punti 1,5;
b) Osservatore Meteonivologico punti 1,5;
c) Operatore soccorso piste punti 1,5;
d) Istruttore Militare di Sci punti 2;
e) Istruttore Militare di Alpinismo punti 2.
3. Eventuali sanzioni disciplinari riportate durante il servizio comportano detrazioni dal punteggio totale risultante dalla valutazione dei titoli, fino a concorrenza dello stesso, secondo le seguenti indicazioni:
a) per ciascun giorno di consegna di rigore punti 2;
b) per ciascun giorno di consegna punti 1;
c) per ciascun rimprovero punti 0,5.
Sono presi in considerazione esclusivamente i provvedimenti disciplinari inflitti durante il servizio effettivamente prestato, con esclusione dei periodi di addestramento.
4. Ai fini della formazione della graduatoria sono considerati i titoli e le eventuali sanzioni, indicati ai commi 1, 2 e 3, risultanti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
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5. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
6. Prima dell’effettuazione della valutazione dei titoli, la competente sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui attenersi.
Articolo 17
Graduatorie finali di merito
1. Le graduatorie finali di merito, distinte per specializzazioni e posti riservati di cui all’articolo
1, commi 2 e 3, sono redatte dalla sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a).
2. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punti attribuiti:
a) alla prova scritta, di cui all’articolo 10;
b) alla prova di efficienza fisica, di cui all’articolo 11;
c) alla valutazione dei titoli, di cui all’articolo 16.
3. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all’articolo 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191.
4. Le graduatorie sono approvate con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
Art. 18
Ammissione al corso di formazione
1. Sono ammessi al corso di formazione, in qualità di allievi finanzieri, previo superamento della visita medica di incorporamento da parte del Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di istruzione, gli aspiranti iscritti nelle graduatorie finali di merito di cui all’articolo 17, nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l’ordine risultante dalle graduatorie stesse.
2. Entro 20 giorni dall’inizio del corso, il Comando Generale della Guardia di finanza può dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei nell’ordine delle graduatorie, per ricoprire posti resisi, eventualmente, disponibili tra i candidati precedentemente dichiarativincitori, con le modalità di cui al comma 1.
3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di istruzione accerta,
ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
20
Art. 19
Mancata presentazione al corso
1. Il candidato, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunciatario
al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall’Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere comunicati a mezzo fax, al massimo entro 24 ore dall’inizio del corso, al Comandante del Reparto di istruzione che li valuta e, se indipendenti dalla volontà dell’interessato, provvede a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d’autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato tramite i Comandi di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall’inizio del corso, l’interessato è rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 20
Spese di partecipazione al concorso
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per la partecipazione alle prove selettive,
sono a carico degli aspiranti.
Art. 21
Trattamento economico degli allievi finanzieri
1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Gli allievi finanzieri fruiscono del vitto, dell’alloggio e della vestizione, le cui spese sono a carico dell’Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
a) per la manutenzione del vestiario;
b) di carattere personale e straordinario.
Art. 22
Assegnazione al termine del corso
1. Al termine del corso di formazione di cui all’articolo 18, i finanzieri reclutati per i posti di cui all’articolo 1, comma 2, sono avviati al corso per il conseguimento della specializzazione di “Tecnico di Soccorso Alpino S.A.G.F.”, in esito al quale sono impiegati nello specifico comparto, con obblighi di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.
2. I restanti finanzieri sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiedono, con obblighi di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.
21
Art. 23
Sito internet ed informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito internet del
Corpo all’indirizzo www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
2. Parimenti, sono pubblicati sul citato sito internet gli elenchi dei candidati dichiarati idonei alla
prova scritta e le graduatorie finali di merito.
Art. 24
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, per le finalità selettive e sono trattati presso una banca dati automatizzata, anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridicoeconomica del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Comandante Generale della Guardia di finanza.

La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo.
Roma,
Gen.C.A. Cosimo D’Arrigo

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