La notizia è stata diffusa con estremo interesse per via delle argomentazioni delicate che la legge solleva.
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione in ordine alla legge: “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione degli enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.
Infatti, il Presidente della Repubblica in sostanza chiede una nuova deliberazione avendo dichiarato perplessità circa l’estrema eterogeneità della legge e in particolare la complessità e problematicità di alcune disposizioni.
Avevamo già dato evidenza dei problemi creati dal Collegato lavoro e l’applicabilità dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori attraverso un nostro articolo.
La configurazione così eterogenea dell’atto normativo è resa ancora più evidente da una sia pur sintetica e parziale elencazione delle principali materie oggetto di disciplina.
Il provvedimento, che nasce come stralcio di un disegno di legge collegato alla legge finanziaria 2009 (Camera n.1441-quater), ha avuto un travagliato iter parlamentare nel corso del quale il testo, che all’origine constava di 9 articoli e 39 commi e già interveniva in settori tra loro diversi, si è trasformato in una legge molto complessa, composta da 50 articoli e 140 commi riferiti alle materie più disparate.
L’articolo 31 è sicuramente quello più controverso per via delle implicazioni che esso comporta. Infatti, nei primi nove commi, che ne costituiscono la parte più significativa, modifica in modo rilevante la sezione prima del capo primo del titolo quarto del libro secondo del codice di procedura civile, nella parte in cui reca le disposizioni sul tentativo di conciliazione e sull’arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (artt. da 409 a 412-quater del codice di procedura civile), introducendo varie modalità di composizione delle controversie di lavoro alternative al ricorso al giudice.
Inoltre, il testo modifica, negli ultimi sette commi, una serie di modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dirette a rafforzare le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro.
Non solo, le osservazioni del Capo dello Stato, in merito specifico agli articoli 20 e 31 del provvedimento legislativo, hanno messo in evidenza il tentativo di disciplinare temi attinenti alla tutela del lavoro, di indubbia delicatezza sul piano sociale.
Infatti, l’articolo 31 del provvedimento, che aveva suscitato polemiche, riguarda il ricorso all’arbitrato nelle controversie tra datore di lavoro e lavoratore in caso di licenziamento senza giusta causa. Le nuove norme, secondo le voci contrarie alla riforma, potrebbero portare ad aggirare l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori che prevede la reintegrazione del lavoratore.
Il Presidente della Repubblica ha perciò ritenuto opportuno un ulteriore approfondimento da parte delle Camere affinché gli apprezzabili intenti riformatori che traspaiono dal provvedimento possano realizzarsi nel quadro di precise garanzie e di un più chiaro e definito equilibrio tra legislazione, contrattazione collettiva e contratto individuale.