Può succedere, in special modo per i lavoratori di un cantiere edile, di doversi recare in un punto di raccolta stabilito dal datore di lavoro al fine di usufruire dei mezzi aziendali per raggiungere un determinato cantiere. Il punto di raccolta è solitamente la sede legale o il magazzino dell’azienda.
Non sempre però questo succede; infatti, il lavoratore, precisiamo, può anche utilizzare un mezzo proprio per raggiungere il cantiere.
La questione che si pone è semplice: il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, ovvero il punto di raccolta, deve essere computato nell’orario di lavoro?
La disciplina dell’orario di lavoro è regolata nel decreto legislativo n. 66/2003, modificato dal decreto n. 112 (convertito in legge n. 133/2008) che recepisce la Direttiva 1993/104/CE.
Secondo il Legislatore, articolo 1, l’orario di lavoro è qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
L’attuale normativa ha riformato la precedente disciplina; infatti, il regio decreto n. 1955/1923 riprendeva il concetto di lavoro effettivo, ma l’attuale formulazione ha ampliato la sua trattazione ponendo l’accento sulla messa a disposizione.
La formula più ampia è stata confermata dall’interpretazione stabilita dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 9 settembre 2003. In questa sentenza, l’organismo europeo ha ritenuto di inserire, nell’orario di lavoro, tutti i periodi in cui i lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione di questo ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità (circolare n. 8/2005 del Ministero del lavoro).
Non solo, risulta anche necessario ricordare il contenuto dell’articolo 8, sempre del decreto legislativo n. 66/2003, secondo cui il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi sul posto di lavoro deve ritenersi escluso dal concetto di orario di lavoro, oltre a quello della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 5775 del 11 aprile 2003 e n. 5701 del 22 marzo 2004).