Il tema è abbastanza interessante e nel contempo controverso tanto che la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana ha ritenuto di coinvolgere la Direzione Generale per le Attività Ispettive del Ministero del Lavoro al fine di chiarire l’interpretazione dei commi 148 e 149 dell’ultima Legge Finanziaria 2010 (Legge 191/2009) a due casi concreti.
Ricordiamo che la legge 191/2009 ha modificato l’articolo 70 del decreto n. 276/2003.
La confederazione, mediate una precisa istanza, ha posto in evidenza, alla Direzione Generale, l’eventuale applicabilità per i percettori di integrazioni salariali o di sostegno al reddito della norma ex articolo 70 al fine di svolgere prestazioni occasionali di tipo accessorio in favore di imprese agricole. Inoltre, si è anche messo in evidenza se le stesse possano fruire di prestazioni di lavoro accessorio svolte da lavoratori con contratto a tempo parziale (part time).
In effetti, la Direzione del Ministero ha ribadito, in sostanza, che questa possibilità è stata contemplata dall’ ex art. 70 del Dlgs. n. 276/2003.
La Direzione, in base a quanto espressamente definito dall’art. 70, ha ribadito la possibilità da parte delle imprese agricole, di qualsiasi dimensione, di avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio, svolte da pensionati, casalinghe e giovani studenti per l’espletamento di attività di carattere stagionale.
Secondo le osservazioni della Direzione, rientrano, altresì, nel campo di applicazione le attività agricole svolte da qualsiasi soggetto in favore di produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 7.000 euro.
Per questa ragione è consentito il ricorso al lavoro accessorio, così come prevede l’articolo 70, sempre rispettando i compensi previsti dal Legislatore (non superiori a 5.000 euro nel corso dell’anno solare con riferimento al medesimo committente).
La Direzione del Ministero ha anche fatto presente che, secondo le disposizioni, in via sperimentale e limitatamente agli anni 2009 e 2010, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Per questo motivo, la Direzione interpreta l’ultima previsione in senso lato rispetto al campo di applicazione del lavoro accessorio già individuato dal comma 1 dell’art. 70.
Le imprese agricole possono, così, fruire di prestazioni di lavoro accessorio svolte da lavoratori con contratto a tempo parziale poiché la normativa si riferisce alle attività lavorative di natura occasionale nell’ambito di qualsiasi settore produttivo.
L’unica condizione che occorre tenere presente è quella di non utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.