Il 18 marzo scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il testo della nuova Direttiva europea sui congedi parentali (Direttiva n. 2010/18/EU dell’8/3/2010).
La nuova direttiva intende migliorare la legislazione comunitaria vigente in tema di protezione della maternità e congedo parentale.
Non solo, la Commissione suggerisce di valutare la possibilità di introdurre nuove forme di congedo per ragioni familiari, quali il congedo di paternità, il congedo in caso di adozione e il congedo per cure prestate ai familiari.
La Direttiva stabilisce che il congedo parentale è concesso per un periodo minimo di quattro mesi e, per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra uomini e donne, andrebbe previsto, in linea di principio, in forma non trasferibile.
Per incoraggiare una più equa ripartizione del congedo parentale tra i due genitori, la Direttiva suggerisce che almeno uno dei quattro mesi deve essere attribuito in forma non trasferibile.
Le modalità di applicazione del periodo non trasferibile devono essere fissate a livello nazionale attraverso la legislazione e contratti collettivil, tenendo conto delle disposizioni sul congedo in vigore negli Stati membri.
La Direttiva si applica a tutti i dipendenti di ambo i sessi, indipendentemente dalla forma del loro contratto di lavoro. Per di più, riconosce ai genitori che ritornano al lavoro dopo aver fruito del congedo parentale, la possibilità di chiedere un periodo di adattamento delle condizioni di lavoro.
Conferisce poi una maggiore protezione non solo contro il licenziamento ma, anche contro ogni trattamento sfavorevole legato alla fruizione del congedo parentale.
L’obiettivo primario è quello di tutelare i genitori che lavorano e la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro.
Inoltre, la Direttiva dispone che gli stati membri possono applicare, o introdurre, disposizioni più favorevoli e innalza la durata del congedo parentale per la nascita o l’adozione di un figlio.
Entro l’8 marzo del 2012 gli Stati membri devono dotarsi di tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative al fine di conformarsi alla presente direttiva.
Le disposizioni emesse dalla Commissione intendono stabilire prescrizioni minime volte ad agevolare la conciliazione delle responsabilità familiari e professionali dei genitori che lavorano, tenendo conto della crescente diversità delle strutture familiari nel rispetto delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali.
L’organismo europeo sollecita gli Stati membri e le parti sociali a stabilire che il congedo parentale può essere concesso a tempo pieno o a tempo parziale, in modo frammentato o nella forma di un credito di tempo, tenendo conto delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori.
La Commissione suggerisce, inoltre, di subordinare il diritto al congedo parentale a una determinata anzianità lavorativa e aziendale che non può, in alcun modo, superare un anno.