È stata aggiornata, dal Ministero del Lavoro, l’indennità che spetta ai lavoratori autonomi volontari del soccorso alpino e speleologico.
Il Ministero ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2010, il decreto 10 maggio 2010 con l’aggiornamento dell’indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, per l’anno 2010.
La retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, per il 2010, e’ pari a euro 1860,48.
Di conseguenza, ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi, la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista per 22 oppure per 26, qualora la specifica attività di lavoro autonomo dell’interessato venga svolta rispettivamente in 5 o 6 giorni per settimana.
La legge del 18 febbraio 1992 n. 162 determina i provvedimenti per i volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l’agevolazione delle relative operazioni di soccorso.
Ricordiamo che i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che sono protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.
Ai volontari che sono lavoratori dipendenti compete l’intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro. La retribuzione è corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiedere il rimborso all’istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.
I volontari che sono lavoratori autonomi hanno diritto a percepire un’indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro.
Presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale è istituito un fondo di accantonamento per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennità.
Si sottolinea che i volontari oggetto della legge del 18 febbraio 1992 n. 162 non devono essere confusi con i volontari che prestano opera di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico pratica nell’ambito della protezione civile. Infatti, questi soggetti godono di provvidenze similari, al cui rimborso non è pero’ tenuto l’Istituto previdenziale, ma il Dipartimento della protezione civile (circolare n. 314 del 29.11.1994).