L’Inps, il maggiore istituto previdenziale italiano, con la circolare n. 97 del 2003 ha deciso di accogliere l’orientamento indicato nella sentenza n. 269/2002 della Corte Costituzionale nella quale si prevedeva il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche nel caso di dimissioni per giusta causa.
Infatti, la Corte Costituzionale ha stabilito che le dimissioni riconducibili a giusta causa comportano, al pari del licenziamento, uno stato di disoccupazione involontaria.
L’Inps, attraverso la sua circolare, ha cercato di dare delle indicazioni più precise ritenendo che, sulla base di quanto finora indicato dalla giurisprudenza, di considerare per giusta causa le dimissioni determinate dal mancato pagamento della retribuzione o a seguito di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
La Corte Costituzionale ha anche precisato che anche le modifiche peggiorative delle mansioni lavorative (Corte Costituzionale n. 269/2002) devono rientrare in questa tutela.
Stesso discorso per il mobbing, ossia di crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi, perché il fenomeno è ormai considerato reato dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione, sentenza n. 143/2000).
Non solo, anche le notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24 gennaio 2002) o dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra senza che sussistano le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’articolo 2103 del codice civile (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999).
Infine, nella stessa circolare l’Inps considera anche il comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n. 5977/1985).
A questo proposito, per le disposizioni dell’articolo 2119 del codice civile, si demanda alla giurisprudenza il compito di enucleare le varie fattispecie di giusta causa. Per tale motivo, l’istituto previdenziale può riconoscere l’indennità di disoccupazione solo nei casi in cui sussiste una delle cause già indicate dalla giurisprudenza.
In sede di presentazione della domanda il lavoratore deve dichiarare che le sue dimissioni sono state motivate da giusta causa ed è necessario corredare la domanda con opportuna documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) da cui risulta almeno la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.