Le ferie è un diritto sancito e ribadito da diverse disposizioni di legge. Esistono particolari categorie di lavoratori che per la loro particolare posizione sociale godono di disposizioni differenti.
Per l’apprendista maggiorenne valgono, in base all’articolo 2 del decreto n. 66/2003, le regole generali in uso per tutti gli altri lavoratori: in pratica quattro settimane annue minime di cui due differibili ai diciotto mesi successivi.
Per gli altri apprendisti occorre riferirsi alla disciplina prevista in maniera specifica per gli adolescenti e bambini. Per questa particolare normativa bisogna considerare l’articolo 23 della legge n. 977/1967, l’articolo 2 del decreto n. 345/1999, l’articolo 14 della legge n. 25/1955 e l’articolo 18 del DPR n. 1668/1956, precisando che si può affermare che, per i minori di sedici anni, il periodo di ferie retribuite non può essere inferiore a 30 giorni di calendario.
Diversa è la condizione per coloro che hanno un età compresa tra i sedici ed i diciotto anni; infatti, il limite minimo di venti giorni per questa particolare gruppo di lavoratori non ha più senso e deve ritenersi abrogato.
Di conseguenza gli apprendisti di età superiore a 16 anni compiuti matureranno un periodo di riposo pari a 4 settimane di ferie.
Ad ogni modo è opportuno riferirsi agli accordi collettivi che in molti casi danno garanzie superiori a quelle legislative sulla tutela delle ferie degli apprendisti.
Anche i lavoratori detenuti hanno diritto alle ferie pagate così ha stabilito una sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 2001 che ha dichiarato in parte illegittimo l’articolo 20, sedicesimo comma, della legge del 1975 che regola il lavoro dei detenuti nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell’amministrazione carceraria.
La stessa Costituzione si impegna a tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35) e a garantire il diritto alle ferie annuali retribuite.
Il diritto al riposo annuale integra una di quelle posizioni soggettive che non possono in alcun modo essere negate a chi presti attività lavorativa in stato di detenzione.
La garanzia del riposo annuale è imposta in ogni rapporto di lavoro subordinato per volontà diretta e inequivocabile del Costituente e non consente deroghe e va perciò assicurata ad ogni lavoratore senza distinzione (sentenza n. 189 del 1980) e, quindi, anche al detenuto.