La legge di riferimento che si occupa di disciplinare il lavoro dei minorenni è la n. 977/67 modificata successivamente dal decreto n. 345/99.
Stando a quanto affermato dal legislatore, la tutela prevista dalla legge si applica ai minori dei diciotto anni che hanno un rapporto o un contratto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme legislative.
Il legislatore ha inteso chiarire gli ambiti di applicazione; in effetti, è identificato il bambino, ossia il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico, l’adolescente, ovvero il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all’obbligo scolastico.
Non solo, la legge si preoccupa anche di definire l’orario di lavoro come qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività delle sue funzioni, e il periodo di riposo come qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro.
Con questa classificazione il legislatore ha voluto delimitare bene i campi; infatti, in questo modo è possibile identificare, con precisi riferimenti oggettivi, un giovane e i contratti di lavoro applicabili.
Quando parliamo di contratti di lavoro intendiamo quella pluralità di accordi giuridici che vanno dall’apprendistato al lavoro accessorio.
La tutela sul lavoro minorile è più precisa e attenta per i bambini comprendendo alcune eccezioni tanto da elencarle facendo riferimento agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti i servizi domestici prestati in ambito familiare o prestazioni di lavoro non nocivo, ne’ pregiudizievole, ne’ pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare.
Di conseguenza, si intende tutelare sì il giovane ma anche il nucleo fondamentale dove poggiano i primari rapporti umani.
Non solo alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento più favorevole di quello previsto dalla presente legge.
Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.
Occorre precisare però che una delle ultime Finanziarie, per la precisione quella del 2007, ha modificato i criteri applicabili coniugando l’assolvimento dell’obbligo scolastico (10 anni) con l’ammissione al lavoro a 16 anni: il tutto a decorrere dal mese di settembre del 2007.