Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 3361 del 22 luglio, ha emesso alcune precisazioni in merito alla disciplina di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio o formazione in permesso di lavoro autonomo.
La possibilità è prevista solo quando si instaura un rapporto di lavoro nella forma del contratto a progetto, disciplinato dagli articoli 61 e seguenti del decreto n. 276/2003.
Secondo il Ministero del Lavoro, le Direzioni Provinciali dovranno vigilare e verificare la documentazione presentata dallo straniero richiedente che dovrà dimostrare il carattere autonomo del contratto a progetto.
Infatti, il contratto di lavoro non può essere qualificato come subordinato o parasubordinato.
Il Ministero del lavoro ha posto in evidenza anche i caratteri che il progetto deve possedere.
Ad esempio, il contratto, oltre ad essere espresso in forma scritta, deve garantire l’autonomia della gestione del progetto o del programma pattuito.
Il ministero del lavoro ha richiamato le indicazioni già a suo tempo espresse nelle circolro 1/2004, 17/2006 e 4/2008.
Le collaborazioni coordinate e continuative secondo il modello approntato, oltre al requisito del progetto, programma di lavoro o fase di esso che costituisce modalità organizzativa della prestazione lavorativa, restano caratterizzate dall’elemento qualificatorio essenziale, rappresentato dall’autonomia del collaboratore (nello svolgimento della attività lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso), dalla necessaria coordinazione con il committente, e dall’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione.
Per quanto riguarda l’ultimo requisito, occorre ricordare che l’articolo 62 del decreto legislativo, prevede che tra le forme di coordinamento dell’esecuzione della prestazione del collaboratore a progetto all’organizzazione del committente sono comprese anche forme di coordinamento temporale.
I requisiti così espressi costituiscono il fulcro della differenziazione tra la tipologia contrattuale in esame e quelle riconducibili, da un lato, al lavoro subordinato e, dall’altro, al lavoro autonomo (articolo 2222 codice civile).
Il contratto deve e può prevedere particolari forme di tutela e possibilità di rinnovo con il corrispettivo pattuito che deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito.