L’Inail ha deciso di aggiornare le rendite con decorrenza dal primo luglio 2010. In effetti, l’Istituto con delibera n. 69 del 16 aprile 2010, ha provveduto alla rivalutazione delle prestazioni economiche per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con decorrenza 1° luglio 2010 per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi.
L’Istituto pertanto provvederà alla rivalutazione nella percentuale dello 0,75% precisando che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10% di cui all’articolo 11, primo comma, del decreto legislativo 38/2000.
Ricordiamo che con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, é rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL.
La rivalutazione deve avvenire sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente.
Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.
La rivalutazione stabilita dall’Inail coinvolgerà l’indennità giornaliera, la rendita ai superstiti, l’assegno per l’assistenza personale continuativa e l’assegno funerari.
L’aumento non coinvolge il danno biologico ma solo la quota di rendita a indennizzo del danno patrimoniale.
Per il danno biologico esiste una rivalutazione differenziata.
In particolare, per il settore industria la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e minimale della retribuzione annua è stata fissata a 68,84 euro.
L’assegno una tantum in caso di morte è stato fissato a 1907.24 euro, mentre l’assegno per l’assistenza personale continuativo è ora pari a 475,99 euro.