L’Inps, attraverso il messaggio 23402/2010, ha deciso di recuperare, in caso di inesistenza dei requisiti, le quattordicesime con la rata di settembre.
La quattrodicesima è stata introdotta dalla legge n. 127 del 3 agosto del 2007 (decreto legge del 2 luglio 2007 n. 81) che ha previsto, a partire dal 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva (la cosiddetta quattordicesima) attribuita con il rateo di luglio (a partire dal 2008) a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive in presenza di determinate condizioni reddituali e anagrafiche.
In effetti, per percepire questa somma aggiuntiva occorre avere un’età pari o superiore a 64 anni (Circolare 119 del 8 ottobre 2007) e un reddito complessivo personale, che deve essere riferito all’anno stesso di corresponsione, non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Possono aver diritto alla somma aggiuntiva, in presenza delle condizioni richieste, anche i titolari di assegno di invalidità liquidato ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 ed i titolari di pensione in totalizzazione purché almeno una quota di pensione sia a carico di una delle predette gestioni.
La somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall’anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell’incremento delle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 della legge stessa (legge n. 127 del 3 agosto 2007 articolo 5).
Con l’elaborazione eseguita nel corso del mese di luglio 2010, l’Inps ha effettuato il confronto fra l’importo erogato, sulla base dei redditi presunti, e l’importo effettivamente spettante, sulla base dei redditi consolidati del 2008.
Il lavoro svolto dall’Inps porta a tre strade differenti: convalida e conguaglio a debito o a credito.
Il recupero dell’intera somma aggiuntiva o del maggior importo corrisposto è stato fissato a partire dalla rata di settembre a quella di dicembre 2010.